Art. 46 
 
                  Personale di staff delle Province 
 
  1. Nelle more del completamento  del  processo  di  riordino  delle
Province, le Province medesime  rideterminano,  entro  il  31  agosto
2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di
funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze
1 giugno 2016 e 1 luglio 2016. Per quanto riguarda i successivi piani
di  subentro,  la  rideterminazione  e'  effettuata  entro  il   mese
successivo alla data di approvazione dei piani stessi. 
  2. Il personale che per effetto della rideterminazione  di  cui  al
comma  1  sia  dichiarato  non  fondamentale  per  le  funzioni   che
permangono  in  capo  alle  Province,  e'  trasferito  presso   altre
amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale con priorita' di destinazione presso  le  Unioni  territoriali
intercomunali; la Giunta regionale definisce, sentito  l'Osservatorio
per la riforma di cui all'art.  59  della  legge  regionale  26/2014,
criteri uniformi atti a garantire il corretto trasferimento di  detto
personale entro il 31 dicembre  2016,  previa  concertazione  con  le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto. 
  3. A completamento del trasferimento delle  funzioni  di  cui  alla
legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto  della
rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le
amministrazioni provinciali per  accompagnare  lo  svolgimento  delle
funzioni residuali e' trasferito con le medesime modalita' di cui  al
comma 2. 
  4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di  cui  al
presente articolo e'  assicurata  con  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie necessarie derivanti dalla  riduzione  delle  conseguenti
spese in capo  alle  Province  e  mediante  le  opportune  operazioni
contabili al bilancio della Regione.