Art. 46 Personale di staff delle Province 1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione e' effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi. 2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, e' trasferito presso altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con priorita' di destinazione presso le Unioni territoriali intercomunali; la Giunta regionale definisce, sentito l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 della legge regionale 26/2014, criteri uniformi atti a garantire il corretto trasferimento di detto personale entro il 31 dicembre 2016, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto. 3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali e' trasferito con le medesime modalita' di cui al comma 2. 4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e' assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione.