Art. 47 
 
                           Polizia locale 
 
  1. In relazione all'avvenuta  ricollocazione  del  personale  della
polizia provinciale  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  regionale
3/2016, i divieti di cui all'art. 54 della  legge  regionale  18/2015
cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con  riferimento  all'assunzione  di  personale
della polizia locale da parte degli enti locali.