Art. 47 Polizia locale 1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.