Art. 48 
 
               Servizi educativi e socio assistenziali 
 
  1. Al  fine  di  garantire,  da  parte  delle  amministrazioni  del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e  locale,  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita' legate ai  servizi  educativi  nelle
more  dell'espletamento,  per  detta   finalita',   delle   procedure
concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato,  le  graduatorie  delle  selezioni  pubbliche,
bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento  delle
suddette attivita', in corso di validita' alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono prorogate di un anno. 
  2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi  e
socio assistenziali in servizio  alla  Provincia  da  ricollocare,  i
divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 18/2015  cessano  di
applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge  con  riferimento  all'assunzione  di  personale  dei   servizi
educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.