Art. 48 Servizi educativi e socio assistenziali 1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attivita' legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalita', delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attivita', in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno. 2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.