Art. 5 Modifica all'art. 21 della legge regionale 26/2014 1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 26/2014 e' inserito il seguente: «3-bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunita' linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale dell'ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.».