Art. 5 
 
         Modifica all'art. 21 della legge regionale 26/2014 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge  regionale  26/2014  e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee  di
comunita' linguistica possono avvalersi  della  collaborazione  degli
uffici e del personale dell'ARLeF o di  altra  struttura  individuata
con deliberazione della Giunta regionale.».