Art. 50 
 
Trattamento del personale trasferito ai sensi della  legge  regionale
                               26/2014 
 
  1. Nel caso di trasferimento di  personale  degli  enti  locali  ai
sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo  conserva,
in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianita' o il maturato
economico in godimento all'atto del trasferimento. 
  2. Il comma 1 si applica anche  al  personale  gia'  trasferito  ai
sensi delle leggi  regionali  29  maggio  2015,  n.  13  (Istituzione
dell'area Agenzia regionale per il lavoro  e  modifiche  della  legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro», nonche' di altre leggi regionali in
materia di lavoro), e 3/2016.