Art. 50 Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014 1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianita' o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento. 2. Il comma 1 si applica anche al personale gia' trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», nonche' di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.