Art. 51 
 
                Centrale Unica di Risposta al NUE 112 
 
  1. Le  assunzioni  di  personale  regionale  con  forme  di  lavoro
flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di
Risposta al NUE 112, in relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  4,
comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del
bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124  (Deleghe  al
Governo  in   materia   di   organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra  il
Ministero   dell'interno   e   la   Regione   Friuli-Venezia   Giulia
sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per  i  primi  tre
anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in  materia  di
contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali. 
  2. L'assunzione di personale regionale  di  qualifica  dirigenziale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato attuata per le medesime
finalita' di cui al comma 1, non rileva ai fini  del  rispetto  delle
vigenti disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
personale e di limiti assunzionali. 
  3. Ai fine di assicurare  la  piena  funzionalita'  della  Centrale
Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi,  lo  svolgimento
di un servizio essenziale sotto il profilo  dell'interesse  pubblico,
per la collocazione di personale in posizione di  comando  presso  la
Regione stessa, in relazione alle esigenze della  suddetta  Centrale,
non e' richiesto, qualora il soggetto interessato sia  dipendente  di
una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale
e locale, il nulla  osta  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Il
presente comma si applica anche alle  procedure  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, risultino  gia'  avviate,  ma
non ancora concluse.