Art. 54 
 
       Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 2/2016 
 
  1.  L'art.  17  della  legge  regionale  25  febbraio  2016,  n.  2
(Istituzione dell'Ente regionale per il  patrimonio  culturale  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti
in materia di cultura), e' sostituito dal seguente: 
    Art. 17 (Collezioni della Provincia di Gorizia). - 1. Al fine  di
salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio  di
riferimento, le collezioni dei  Musei  provinciali  di  Gorizia  sono
trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla  legge  regionale
26/2014, in proprieta' indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone. 
    2. Il trasferimento decorre dalla data  del  trasferimento  delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c),  e  a  decorrere  da
tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni  di  cui  al
comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili.
Del trasferimento e' data comunicazione al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo ai sensi  dell'art.  54,  comma  3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004. 
    3.  La  gestione,  la   conservazione,   la   promozione   e   la
valorizzazione delle collezioni di cui al  comma  1  sono  assunte  e
curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente,  nel  rispetto  delle
disposizioni inerenti la tutela. 
    4. Allo scopo di garantire  ulteriormente  l'inalienabile  legame
tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel
Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni  di  cui  al
comma 1, coopera con i competenti  organi  dello  Stato  al  fine  di
rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri
ambiti territoriali,  anche  mediante  l'eventuale  dichiarazione  di
interesse culturale particolarmente importante,  ai  sensi  dell'art.
10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.ยป.