Art. 54 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 2/2016 1. L'art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), e' sostituito dal seguente: Art. 17 (Collezioni della Provincia di Gorizia). - 1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26/2014, in proprieta' indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone. 2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento e' data comunicazione al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004. 3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela. 4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.ยป.