Art. 56 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre  2016  l'organizzazione
della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dai commi  2
e  3  dell'art.  10  della  legge  regionale  9/2009   e   ne   danno
comunicazione  alla  Regione;  decorsa  tale  data  e'  sospesa,  nei
confronti  degli  enti  locali  che  non  si  siano  conformati,   la
concessione di qualsiasi intervento finanziario in materia di polizia
locale e sicurezza  e  l'erogazione  della  formazione  curata  dalla
Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia. 
  2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia  locale  nella  sua
attuale composizione decade il 31 dicembre 2016. 
  3. A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza  nel  Comitato
tecnico regionale per la polizia locale per  le  Unioni  territoriali
intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale
e' transitoriamente assicurata dal comandante del  Corpo  di  polizia
locale comprendente il Comune piu' popoloso dell'Unione. 
  4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui
all'art.  35,  comma  7-bis,  della  legge  regionale   26/2014,   e'
effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento  al  trasferimento
di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a
j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014. 
  5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalita' e le
condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017,  di
personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, piu' in generale,
di quanto necessario  o  comunque  utile  all'avvio  dell'Unione.  La
competenza a deliberare in ordine alle  intese  di  cui  al  presente
comma e' attribuita alle Giunte comunali.