Art. 6 
 
         Modifiche all'art. 26 della legge regionale 26/2014 
 
  1. All'art. 26 della legge  regionale  26/2014  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «almeno cinque  delle  funzioni  comunali
nelle materie di seguito elencate, tra cui  obbligatoriamente  quelle
di cui alle lettere b) e I)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
funzione di cui alla lettera  I)  e  almeno  ulteriori  due  funzioni
comunali nelle materie di seguito elencate»; 
    b) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 
    c) al comma 2 le parole «almeno altre tre» sono sostituite  dalle
seguenti: «la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due».