Art. 6 Modifiche all'art. 26 della legge regionale 26/2014 1. All'art. 26 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e I)» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera I) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate»; b) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; c) al comma 2 le parole «almeno altre tre» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due».