Art. 7 Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 26/2014 1. L'art. 27 della legge regionale 26/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 27(Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata). - 1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attivita' e con le decorrenze di seguito indicate: a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attivita' della Centrale unica di committenza regionale; b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonche' almeno due tra le seguenti: 1) opere pubbliche e procedure espropriative; 2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; 3) procedure autorizzatorie in materia di energia; 4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; 5) edilizia scolastica e servizi scolastici; c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attivita' di cui alla lettera b). 2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo. 3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunita' montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione. 4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa. 5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'art. 4 della legge 38/2001.».