Art. 7 
 
       Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 26/2014 
 
  1. L'art. 27  della  legge  regionale  26/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  27(Ulteriori  funzioni  comunali   esercitate   in   forma
associata). - 1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni  esercitano
in forma associata le funzioni comunali nelle materie e  attivita'  e
con le decorrenze di seguito indicate: 
      a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione
dei fabbisogni di beni e servizi  in  relazione  all'attivita'  della
Centrale unica di committenza regionale; 
      b) a decorrere dall'1 gennaio  2017,  i  servizi  finanziari  e
contabili e il controllo di  gestione,  nonche'  almeno  due  tra  le
seguenti: 
        1) opere pubbliche e procedure espropriative; 
        2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; 
        3) procedure autorizzatorie in materia di energia; 
        4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico
generale; 
        5) edilizia scolastica e servizi scolastici; 
      c) a decorrere dall'1  gennaio  2018,  le  restanti  materie  e
attivita' di cui alla lettera b). 
  2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza  ad  assumere  le
decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo. 
  3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera
a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli  uffici  dell'Unione;
le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono  esercitate  in
forma  associata  dai  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti  a  Comunita'
montane, mediante convenzione, in modo  da  raggiungere  la  medesima
soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi  degli
uffici dell'Unione. 
  4.  Le  soglie  demografiche  indicate   al   comma   3   ai   fini
dell'esercizio associato di  funzioni  comunali  tramite  convenzione
possono essere derogate e ridotte  rispettivamente  fino  a  7.500  e
3.000 abitanti nei  casi  di  particolare  adeguatezza  organizzativa
previsti con deliberazione della Giunta regionale,  d'intesa  con  il
Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per  la  riforma  di
cui all'art. 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti
di adeguatezza organizzativa. 
    5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono  essere
ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui  all'art.  4
della legge 38/2001.».