Art. 8 
 
         Modifiche all'art. 32 della legge regionale 26/2014 
 
  1. All'art. 32 della legge  regionale  26/2014  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera a) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: 
      «a-bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni  di  cui  al
punto 10, lettera j-septies); 
      a-ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni  di  cui  ai
punti 2-bis, 4-bis e 5-bis;»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Sono trasferite ai Comuni le funzioni  gia'  di  competenza
provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in
forma associata mediante le Unioni con le modalita' di  cui  all'art.
26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano, secondo le
seguenti scadenze: 
        a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni  e  i  compiti
relativi all'istruzione secondaria superiore  di  cui  all'art.  139,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998; 
        b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 ottobre 2016.».