Art. 8 Modifiche all'art. 32 della legge regionale 26/2014 1. All'art. 32 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: «a-bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j-septies); a-ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2-bis, 4-bis e 5-bis;»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Sono trasferite ai Comuni le funzioni gia' di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalita' di cui all'art. 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano, secondo le seguenti scadenze: a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998; b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 ottobre 2016.».