Art. 9 
 
      Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 26/2014 
 
  1. Dopo il Capo IV della legge regionale  26/2014  e'  inserito  il
seguente: 
 
                            «CAPO IV-BIS 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI  FUNZIONI
                 PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE 
 
                             Art. 35-ter 
                 disposizioni in materia di garanzie 
 
  1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato
B, punti 2-bis, 4-bis, 5-bis della presente legge con  effetto  dalla
data di cui all'art. 32, comma 3, lettera a-ter), la Regione subentra
di diritto, senza necessita' di voltura, nelle  garanzie  finanziarie
prestate  a  favore  delle  Province,  in  relazione  alle   funzioni
autorizzatorie trasferite. 
 
                           Art. 35-quater 
                     disposizioni organizzative 
 
  1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato
B, punti 2-bis, 4-bis, 5-bis, della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede con successivi atti gestionali  a  inquadrare  nei
propri ruoli il personale a  essa  trasferito  e  a  riorganizzare  i
propri uffici, al fine di assicurare lo  svolgimento  delle  medesime
funzioni trasferite per effetto della presente legge.».