Art. 9 Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 26/2014 1. Dopo il Capo IV della legge regionale 26/2014 e' inserito il seguente: «CAPO IV-BIS DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE Art. 35-ter disposizioni in materia di garanzie 1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2-bis, 4-bis, 5-bis della presente legge con effetto dalla data di cui all'art. 32, comma 3, lettera a-ter), la Regione subentra di diritto, senza necessita' di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite. Art. 35-quater disposizioni organizzative 1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2-bis, 4-bis, 5-bis, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale a essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.».