Art. 3 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2/2013 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Servizio sanitario regionale»; b) le parole «in regime ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli-Venezia Giulia». 2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 2/2013 le parole «da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale e' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Servizio sanitario regionale e' consentito secondo le modalita' di cui all'art. 4».