Art. 3 
 
          Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2/2013 
 
  1. Al comma  1  dell'art.  3  della  legge  regionale  2/2013  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «alle aziende per i servizi sanitari,  alle  aziende
ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici regionali» sono sostituite dalle seguenti:  «agli  enti  del
Servizio sanitario regionale»; 
    b) le  parole  «in  regime  ospedaliero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in regime di Servizio sanitario  regionale,  limitatamente
ai pazienti residenti in Friuli-Venezia Giulia». 
  2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale  2/2013  le  parole
«da parte degli operatori e delle strutture  del  Servizio  sanitario
regionale e' consentito» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  carico
del Servizio sanitario regionale e' consentito secondo  le  modalita'
di cui all'art. 4».