Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 2/2013 1. L'art. 4 della legge regionale 2/2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Trattamento ospedaliero e domiciliare). - 1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale puo' avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 6-ter: a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale; b) in ambito domiciliare. 2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia puo' essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1. 3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'art. 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti. 4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potra' essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalita' da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale. 5. Il rinnovo della prescrizione e' in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilita' individuale dell'efficacia terapeutica.».