Art. 4 
 
        Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 2/2013 
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale  2/2013  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Trattamento ospedaliero e domiciliare). -  1. L'inizio del
trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio  sanitario
regionale puo' avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da
parte di centri specialistici  individuati  dalla  Regione  ai  sensi
dell'art. 6-ter: 
    a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso  assimilabili  sia
in  regime  di  ricovero,  ordinario   o   di   day   hospital,   che
ambulatoriale; 
    b) in ambito domiciliare. 
  2. Per la prosecuzione del trattamento  a  livello  domiciliare  la
terapia puo' essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla
base di un piano terapeutico redatto  dai  centri  individuati  dalla
Regione ai sensi del comma 1. 
  3. I medicinali a base di  cannabinoidi  sono  acquistati  in  modo
centralizzato dall'ente di cui all'art. 6. Le farmacie degli enti del
Servizio  sanitario   regionale   ne   garantiscono   il   successivo
allestimento e la dispensazione ai pazienti. 
  4. Per pazienti in assistenza domiciliare,  la  preparazione  e  la
fornitura dei farmaci cannabinoidi potra' essere effettuata anche  da
parte  delle  farmacie  aperte  al  pubblico,  secondo  modalita'  da
definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale. 
  5. Il rinnovo della prescrizione e' in ogni caso subordinato a  una
valutazione positiva di efficacia e sicurezza  da  parte  del  medico
prescrittore, valutata  la  variabilita'  individuale  dell'efficacia
terapeutica.».