Art. 5 
 
                  Termine di attuazione dell'art. 6 
                    della legge regionale 2/2013 
 
  1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui  all'art.  6,
comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.