Art. 6 
 
              Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter 
                    nella legge regionale 2/2013 
 
  1. Dopo l'art. 6 della  legge  regionale  2/2013  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 6-bis (Convenzioni e attivita' sperimentali). - 1. La  Giunta
regionale puo' stipulare convenzioni con  i  centri  e  gli  istituti
autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione  o  alla
preparazione dei medicinali cannabinoidi. 
  2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge  e  anche  per
ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi  importati  dall'estero,
puo' avviare azioni sperimentali o specifici progetti  pilota  con  i
soggetti autorizzati, secondo la  normativa  vigente,  a  produrre  e
distribuire medicinali cannabinoidi. 
  Art. 6-ter  (Disposizioni  attuative). -  1.  La  Giunta  regionale
adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a: 
    a) assicurare omogeneita'  dell'applicazione  delle  disposizioni
contenute  nella  presente  legge  sul  territorio  regionale  e   in
particolare  nell'erogazione  dei  farmaci  cannabinoidi  in   ambito
ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'art. 4; 
    b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali  a  base
di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla  base
delle evidenze scientifiche; 
    c) monitorare il consumo sul  territorio  regionale  dei  farmaci
cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro
della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo  statale  per  la
cannabis previsto dagli articoli 23  e  28  della  convenzione  unica
sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia
a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti; 
    d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa; 
    e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la
qualita' dei preparati e la continuita' della  terapia  ai  pazienti,
anche  al  fine  di  assicurare  punti  di   preparazione   di   alta
competenza.». 
  2. I provvedimenti attuativi di  cui  all'art.  6-ter  della  legge
regionale 2/2013, come inserito dal  comma  1,  sono  adottati  dalla
Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.