Art. 8 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 6,
comma 2, l'art. 4 della legge regionale  2/2013  continua  a  trovare
applicazione nel testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dalla
presente legge.