Allegato Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (Omissis). CAPO I Finalita' ed oggetto Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi a favore dei privati cittadini a sostegno delle iniziative di edilizia agevolata, come definite all'art. 3, da attivare a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) interventi, tipologie di attivita' edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ovvero lavori ad esse equiparati con il presente regolamento; b) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale cosi' come individuata dall'art. 5 della legge regionale n. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali; c) alloggio «di lusso», l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218; d) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 [Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)]. e) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinita' ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). Art. 3. Tipi di iniziative finanziabili 1. Le iniziative ammesse al beneficio del presente regolamento sono le seguenti: a) acquisto con contestuale recupero; b) recupero; 2. A conclusione delle iniziative di cui agli articoli 4, 5 e 6 gli immobili oggetto dell'agevolazione: a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; b) devono avere destinazione d'uso residenziale; c) devono essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari. 3. Non e' ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinita' non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della societa'. Art. 4. Caratteristiche dell'acquisto con contestuale recupero 1. Per «acquisto con contestuale recupero» si intende: a) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda - dell'intera proprieta' di una o piu' unita' immobiliari, o di parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, su cui l'acquirente effettua, successivamente alla compravendita, gli interventi di cui all'art. 6, al fine di realizzare una sola unita' immobiliare; b) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda - dell'intera proprieta' di un'unita' immobiliare completata su cui la parte venditrice abbia effettuato almeno uno degli interventi indicati all'art. 6, comma 1. Alla data di presentazione della domanda gli interventi devono essere iniziati da oltre un anno ovvero ultimati da non piu' di due anni da parte del proprietario parte venditrice. Art. 5. Caratteristiche del recupero 1. Per «recupero» si intende l'iniziativa volta a realizzare gli interventi di cui all'art. 6 attuata dal proprietario o usufruttuario. E' inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario. 2. Gli interventi possono riguardare una o piu' unita' immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare una sola unita' immobiliare, e devono essere avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda. La fine dei lavori deve intervenire entro la data di presentazione dei documenti necessari alla determinazione ed erogazione dell'incentivo previsti all'art. 19. Art. 6. Tipologia di interventi 1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento i seguenti interventi: a) ristrutturazione edilizia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/2009; b) ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 19/2009; c) manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 19/2009; d) restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 19/2009. 2. Agli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge regionale n. 1/2016 gli interventi che comprendono almeno tre dei seguenti lavori di manutenzione, anche se realizzati su parti comuni degli edifici, finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico: a) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici; b) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione o loro sostituzione con, rispettivamente, installazione o rifacimento dei relativi impianti; c) isolamento termico pareti esterne verticali; d) isolamento termico solai, anche di copertura; e) installazione di impianti geotermici. 3. Agli interventi di cui al comma 1 possono essere associati i lavori di ampliamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19/2009. CAPO II Forma degli incentivi Art. 7. Forma degli incentivi 1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, determinati nel modo seguente: a) per l'«acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, il contributo e' pari a 15.000,00 euro; b) per il «recupero» di cui all'art. 5 avente a oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), il contributo e' pari a 13.000,00 euro; c) per il «recupero» di cui all'art. 5 avente a oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e per gli interventi integrati di cui all'art. 6, comma 2, il contributo e' pari a 10.000,00 euro. 2. In osservanza al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2016, per iniziative realizzate nei territori dei comuni interamente montani di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) da parte di richiedenti con residenza anagrafica in altro comune, i contributi di cui alla lettera a) sono pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla lettera b) sono pari a 15.500,00 euro e quelli di cui alla lettera c) sono pari a 12.500,00 euro; in caso di domanda presentata in forma associata la residenza in altro comune deve sussistere in capo ad almeno uno dei richiedenti. 3. Non concorrono alla determinazione della spesa di cui al comma 4 le spese tecniche, gli oneri fiscali e le spese notarili. 4. Il contributo non e' riconosciuto se la spesa, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, e' inferiore a 30.000,00 euro e non puo' subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda. Art. 8. Maggiorazioni 1. In osservanza al disposto di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2016, i contributi di cui all'art. 7, comma 1, sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati: a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta'; c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare e' composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu' figli minori conviventi; d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da piu' persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di eta', ovvero e' disabile; h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorita' pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio. 2. Le maggiorazioni non sono cumulabili. CAPO III Requisiti dei beneficiari Art. 9. Requisiti dei beneficiari 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 2. Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale e da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero; b) possedere un indicatore ISE determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino gia' attivate alla data di presentazione della domanda, 2) delle quote di proprieta', inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purche' la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unita' immobiliare, 3) della nuda proprieta' di alloggi il cui usufrutto e' in capo a parenti o affini entro il secondo grado, 4) della proprieta' di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, 5) della proprieta' di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile; d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 29.000,00 euro; e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprieta', con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilita' dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c). 3. L'importo indicato al comma 2, lettera d), puo' essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, composto da piu' persone per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) e' richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2 lettera d) e' applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non supera i trentacinque anni di eta'. 5. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o piu' figli, precedentemente alla data di presentazione della domanda e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 lettera d) puo' essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purche' sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE. 6. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di: a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio; b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile; c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto. 7. La domanda puo' essere altresi' presentata in contitolarita' con un soggetto minorenne, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice. Art. 10. Durata dei requisiti 1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 2. Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 deve avere la medesima composizione di quello individuato all'art. 2 ed e' quello esistente alla data di presentazione della domanda. CAPO IV Soggetti competenti e presentazione delle domande Art. 11. Procedimento 1. I contributi di cui all'art. 7 e le maggiorazioni di cui all'art. 8, sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). E' possibile presentare domanda durante tutto l'anno. 2. La fase di presentazione delle domande e' supportata da un sistema informativo dedicato, di seguito denominato «Sistema». 3. La giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di cui all'art. 14 supera di due volte le risorse assegnate nell'anno, puo' con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalita' viene comunicato il riavvio nella facolta' di presentazione delle domande. Art. 12. Presentazione della domanda 1. Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere presentate a mano alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente. 2. E' possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa. 3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'art. 8, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). 4. La domanda deve contenere in particolare: a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare; b) l'indicazione del tipo di iniziativa, dell'importo del contributo richiesto e dell'eventuale maggiorazione richiesti; c) gli estremi identificativi o la descrizione dell'alloggio sul quale viene realizzata l'iniziativa; d) le condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lettera b) relativamente allo stato di avanzamento dei lavori sull'alloggio oggetto dell'iniziativa di acquisto; e) il costo dell'alloggio e il costo presunto dei lavori di recupero in relazione all'iniziativa di «acquisto con contestuale recupero», ovvero il costo presunto dei lavori con riferimento all'iniziativa di «recupero»; f) l'elezione di domicilio del richiedente. 5. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o usufruttuari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo. 6. Ogni variazione inerente: a) la titolarita' della domanda, salvo la fattispecie indicata al comma 7, e i casi di cui agli articoli 22 e 23, b) il tipo di iniziativa, c) la localizzazione dell'iniziativa, comporta l'archiviazione della domanda. 7. Fermo restando il disposto di cui ai commi 5 e 6 e di cui all'art. 9, comma 7, la riduzione o estensione della titolarita' della domanda puo' essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la data di determinazione del contributo, presentando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, apposita istanza e relativa documentazione. La sussistenza dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare come definito all'art. 2 nella composizione esistente alla data di presentazione della domanda. 8. Il richiedente e' tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo. Art. 13. Registrazione delle domande 1. La domanda presentata alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, , debitamente compilata in ogni sua parte, viene registrata in via telematica. Il Sistema assegna ad ogni domanda un numero identificativo progressivo in relazione alle due diverse tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3 comma 1. Al richiedente viene contestualmente rilasciata una ricevuta riportante: a) numero identificativo, data e ora di registrazione della domanda generati e attribuiti in automatico dal Sistema; b) nominativo del Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali; c) l'indicazione del tipo di iniziativa e l'ammontare del contributo richiesto comprensivo di eventuale maggiorazione. 2. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete. 3. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel Sistema non da' diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Art. 14. Prenotazione delle risorse 1. Le domande presentate e registrate sono ammesse a contributo con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016, rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 4 e alle iniziative di recupero di cui agli articoli 5 e 6. 2. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in lista di attesa. 3. Nelle more delle determinazioni di cui al Piano annuale richiamato al comma 1, gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda fermo restando il disposto di cui all'art. 13 comma 3. 4. A seguito di ammissione a contributo viene inviata al richiedente apposita nota di richiesta di presentazione della documentazione necessaria alla concessione di cui al art. 16, con ulteriore richiamo alla successiva documentazione riferita alla determinazione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18. Con la medesima nota viene altresi' richiesto di indicare il tempo stimato necessario a realizzare l'iniziativa ai fini della successiva erogazione del contributo. 5. La documentazione deve essere trasmessa alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima. 6. Entro il termine previsto dal comma 5 l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, qualora gia' presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica. Art. 15. Produzione dei documenti 1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, entro i termini previsti, dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR, fatta salva la facolta' di utilizzare la Posta Elettronica Certificata. 2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purche' la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 16. Documentazione per la concessione del contributo 1. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire a alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) planimetria catastale con gli estremi identificativi dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un tecnico abilitato. 2. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), anche associati a quelli di cui all'art. 6, comma 3, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed eventuale relativo titolo abilitativo edilizio. 3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 2, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed eventuale relativo titolo abilitativo edilizio ovvero comunicazione di inizio lavori con relazione tecnico asseverata sottoscritti da un tecnico abilitato ed eventuali elaborati grafici esplicativi; Art. 17. Concessione del contributo 1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 2. 2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono la concessione del contributo, all'interessato e' assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, o dei chiarimenti, si provvede alla concessione del contributo, in osservanza del disposto di cui all'art. 7 comma 4, ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione. 3. La concessione, o il diniego e conseguente archiviazione, deve comunque intervenire entro 180 giorni dalla data di ammissione a contributo delle domande di cui all'art. 15. Art. 18. Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo 1. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) copia autentica del contratto di compravendita definitivo, ovvero l'atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori; c) comunicazione di inizio lavori inoltrata al comune qualora non gia' presentata ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo; d) documentazione di spesa debitamente quietanzata da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini dell'incentivo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000; e) dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori; f) documentazione idonea a dimostrare l'agibilita' dell'immobile. 2. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unita' immobiliare completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile completato, a seguito di vendita giudiziaria; b) comunicazione di inizio e fine lavori inoltrata al comune, qualora non rilevabili dai documenti di cui alla lettera a); c) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori; d) documentazione idonea a dimostrare l'agibilita' dell'immobile. 3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra il beneficiario e la parte esecutrice dei lavori; b) comunicazione di inizio lavori inoltrata al comune qualora non gia' presentata ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo edilizio; c) documentazione di spesa debitamente quietanzata da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini dell'incentivo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000; d) dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori; e) documentazione idonea a dimostrare l'agibilita' dell'immobile. 4. Entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente deve far pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al comune della relativa residenza anagrafica. Art. 19. Determinazione ed erogazione del contributo 1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, controlla la documentazione presentata dall'interessato nonche' la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 2. 2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza della stessa o cause che non consentono la determinazione del contributo, all'interessato viene assegnato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione integrativa ovvero per fornire eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, provvede alla determinazione del contributo o, in mancanza di quanto richiesto, all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda. 3. All'erogazione del contributo si provvede mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario. 4. Nel caso in cui dalla documentazione risulti un ammontare della spesa inferiore a quello richiesto all'art. 7 comma 4 il contributo e' revocato. CAPO V Obblighi dei beneficiari Art. 20. Obblighi dei beneficiari 1. In attuazione dell'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale negli alloggi oggetto di contributo e a richiedere al comune la relativa residenza anagrafica entro il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla determinazione del contributo. 2. I beneficiari sono obbligati altresi' a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo, a non locarlo ne' alienarlo, per un periodo di cinque anni dalla data della determinazione del contributo. 3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell'osservanza del periodo di cui al comma 2, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione. 4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio. 5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare. Art. 21. Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 20 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente. 2. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'art. 20, comma 3, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, e' disposta la decadenza con le modalita' di cui al comma 1. Art. 22. Successione nell'immobile 1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce l'intera proprieta' dell'alloggio purche' in possesso, con riferimento alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) d) ed e). 2. Si prescinde dall'acquisizione in proprieta' dell'intero alloggio in capo al subentrante in presenza di piu' eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli. 3. Il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, e produrre la seguente documentazione, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data del decesso: a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'istanza di subentro; b) dichiarazione attestante il decesso del richiedente/beneficiario il contributo; c) atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprieta' e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo; d) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo. 4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo. 5. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta rispettato il termine di cui al comma 3 l'incentivo e' revocato. Art. 23. Trasferimento del contributo 1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell'unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprieta', purche' in possesso, con riferimento all'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) d) ed e). 2. Il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, e produrre la seguente documentazione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato: a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 con riferimento alla data dell'istanza di subentro; b) atto di acquisizione dell'intera proprieta' dell'alloggio intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto; c) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo. 3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo. 4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta rispettato il termine di cui al comma 2 l'incentivo e' revocato. Art. 24. Istruttoria delle istanze di subentro 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 22 e 23, la Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, dispone il trasferimento del contributo ovvero la revoca dello stesso. Art. 25. Controlli e verifiche 1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'art. 21. 2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 la Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, la Regione puo' procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorita' competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli. CAPO VI Disposizioni finali Art. 26. Responsabili del procedimento 1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della legge regionale n. 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi. 2. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio - Servizio edilizia. 3. Alla ricezione delle domande, all'istruttoria, concessione, determinazione ed erogazione dei contributi ai beneficiari provvede la Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, in osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Art. 27. Trattamento dei dati personali 1. Il richiedente il contributo rilascia in fase di presentazione della domanda l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati personali a fini esclusivamente istituzionali, in favore della Regione, o del soggetto dalla stessa delegato alle fasi del procedimento amministrativo, o di Enti che forniscono meri servizi di elaborazione dati. Art. 28. Norma di rinvio 1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 29. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione la giunta regionale determina la data a partire dalla quale e' possibile presentare le domande di contributo e ne da comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani