Allegato 
 
Regolamento di  esecuzione  per  la  disciplina  degli  incentivi  di
  edilizia agevolata a  favore  dei  privati  cittadini,  a  sostegno
  dell'acquisizione o del recupero di alloggi da  destinare  a  prima
  casa di abitazione di cui all'art.  18  della  legge  regionale  19
  febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche  abitative  e
  riordino delle Ater). 
 
(Omissis). 
 
                               CAPO I 
 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce i criteri  e  le  modalita'
per la concessione degli incentivi a favore dei privati  cittadini  a
sostegno  delle  iniziative  di  edilizia  agevolata,  come  definite
all'art. 3, da attivare a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 18
della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica  delle
politiche abitative e riordino delle Ater). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) interventi, tipologie di attivita' edilizie  previste  dalla
legge  regionale  11  novembre  2009,   n.   19   (Codice   regionale
dell'edilizia), ovvero lavori ad  esse  equiparati  con  il  presente
regolamento; 
      b) prima casa, l'alloggio adibito  ad  abitazione  e  residenza
anagrafica con dimora abituale dei  beneficiari  avente  destinazione
d'uso residenziale cosi' come individuata  dall'art.  5  della  legge
regionale n. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con  quanto
prescritto dagli strumenti urbanistici comunali; 
      c) alloggio «di lusso», l'alloggio con  le  caratteristiche  di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n.  1072  (Caratteristiche
delle abitazioni di lusso), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  27
agosto 1969, n. 218; 
      d) nucleo familiare, il nucleo familiare definito  dall'art.  3
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159 [Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE)]. 
      e)  conviventi  di  fatto,  due   persone   maggiorenni   unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela  affinita'
ed  adozione,  da  matrimonio  o  da  unione  civile,  per   il   cui
accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica  di
cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente). 
 
                               Art. 3. 
 
 
                   Tipi di iniziative finanziabili 
 
    1. Le iniziative ammesse al beneficio  del  presente  regolamento
sono le seguenti: 
      a) acquisto con contestuale recupero; 
      b) recupero; 
    2. A conclusione delle iniziative di cui agli articoli 4, 5  e  6
gli immobili oggetto dell'agevolazione: 
      a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; 
      b) devono avere destinazione d'uso residenziale; 
      c) devono essere adibiti ad abitazione e  residenza  anagrafica
con dimora abituale dei beneficiari. 
    3. Non e' ammissibile la concessione dell'agevolazione  a  fronte
di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica  qualora
i rapporti giuridici instaurati  assumano  rilevanza  ai  fini  della
concessione  degli  incentivi.  Nel  caso   di   rapporti   giuridici
instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il
vincolo di coniugio, di parentela o di affinita' non deve  sussistere
nei confronti dei titolari  o  contitolari  di  maggioranza  o  degli
amministratori della societa'. 
 
                               Art. 4. 
 
 
       Caratteristiche dell'acquisto con contestuale recupero 
 
    1. Per «acquisto con contestuale recupero» si intende: 
      a) l'acquisizione, mediante contratto di  compravendita  ovvero
atto di trasferimento della proprieta'  dell'immobile  a  seguito  di
vendita   giudiziaria -   rispettivamente    stipulato    o    emesso
successivamente  alla  presentazione  della   domanda -   dell'intera
proprieta' di una o piu' unita' immobiliari,  o  di  parti  di  esse,
indipendentemente dalla destinazione d'uso loro  attribuita,  su  cui
l'acquirente  effettua,  successivamente  alla   compravendita,   gli
interventi di cui all'art. 6, al fine di realizzare una  sola  unita'
immobiliare; 
      b) l'acquisizione, mediante contratto di  compravendita  ovvero
atto di trasferimento della proprieta'  dell'immobile  a  seguito  di
vendita   giudiziaria   -   rispettivamente   stipulato   o    emesso
successivamente  alla  presentazione  della  domanda  -   dell'intera
proprieta' di  un'unita'  immobiliare  completata  su  cui  la  parte
venditrice abbia effettuato  almeno  uno  degli  interventi  indicati
all'art. 6, comma 1. Alla data di  presentazione  della  domanda  gli
interventi devono essere iniziati da oltre un anno ovvero ultimati da
non piu' di due anni da parte del proprietario parte venditrice. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Caratteristiche del recupero 
 
    1. Per «recupero» si intende l'iniziativa volta a realizzare  gli
interventi  di  cui   all'art.   6   attuata   dal   proprietario   o
usufruttuario.  E'  inammissibile  a  finanziamento  la  domanda   di
recupero presentata dal nudo proprietario. 
    2.  Gli  interventi  possono  riguardare  una   o   piu'   unita'
immobiliari, o parti di esse,  indipendentemente  dalla  destinazione
d'uso  loro  attribuita,  al  fine  di  realizzare  una  sola  unita'
immobiliare, e devono essere avviati in data successiva a  quella  di
presentazione della domanda. La  fine  dei  lavori  deve  intervenire
entro  la  data  di  presentazione  dei  documenti   necessari   alla
determinazione ed erogazione dell'incentivo previsti all'art. 19. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Tipologia di interventi 
 
    1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento  i  seguenti
interventi: 
      a) ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera c), della legge regionale n. 19/2009; 
      b) ristrutturazione urbanistica di cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera d), della legge regionale n. 19/2009; 
      c) manutenzione straordinaria  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera b), della legge regionale n. 19/2009; 
      d) restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 4, comma
2, lettera c), della legge regionale n. 19/2009. 
    2. Agli interventi di cui al comma 1  sono  equiparati  ai  sensi
dell'art. 18 comma 2 della legge regionale n. 1/2016  gli  interventi
che comprendono almeno tre dei seguenti lavori di manutenzione, anche
se realizzati su parti comuni degli edifici, finalizzati alla messa a
norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico: 
      a) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici; 
      b)  installazione  di  caldaie  finalizzate  al   riscaldamento
dell'abitazione   o   loro   sostituzione    con,    rispettivamente,
installazione o rifacimento dei relativi impianti; 
      c) isolamento termico pareti esterne verticali; 
      d) isolamento termico solai, anche di copertura; 
      e) installazione di impianti geotermici. 
    3. Agli interventi di cui al comma 1 possono essere  associati  i
lavori di ampliamento di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  b)  della
legge regionale n. 19/2009. 
 
                               CAPO II 
 
 
                        Forma degli incentivi 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Forma degli incentivi 
 
    1. Gli incentivi consistono in contributi in  conto  capitale  da
erogare  in  unica  soluzione,  a  fronte  della  spesa  direttamente
sostenuta dal beneficiario e rimasta  effettivamente  a  suo  carico,
determinati nel modo seguente: 
      a) per l'«acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4,
il contributo e' pari a 15.000,00 euro; 
      b) per il «recupero» di cui all'art. 5  avente  a  oggetto  gli
interventi di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  il
contributo e' pari a 13.000,00 euro; 
      c) per il «recupero» di cui all'art. 5  avente  a  oggetto  gli
interventi di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  e  per  gli
interventi integrati di cui all'art. 6, comma  2,  il  contributo  e'
pari a 10.000,00 euro. 
    2. In osservanza al disposto  di  cui  all'art.  10  della  legge
regionale n. 1/2016, per  iniziative  realizzate  nei  territori  dei
comuni interamente montani di cui all'art. 2 della legge regionale 20
dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori  montani  del
Friuli-Venezia  Giulia)  da  parte  di  richiedenti   con   residenza
anagrafica in altro comune, i contributi di cui alla lettera a)  sono
pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla  lettera  b)  sono  pari  a
15.500,00 euro e quelli di cui alla lettera c) sono pari a  12.500,00
euro; in caso di domanda presentata in forma associata  la  residenza
in  altro  comune  deve  sussistere  in  capo  ad  almeno   uno   dei
richiedenti. 
    3. Non concorrono alla determinazione della spesa di cui al comma
4 le spese tecniche, gli oneri fiscali e le spese notarili. 
    4. Il contributo non e' riconosciuto se  la  spesa,  direttamente
sostenuta e rimasta effettivamente  a  carico  del  beneficiario,  e'
inferiore a 30.000,00 euro e non puo' subire  variazioni  in  aumento
rispetto all'importo richiesto in domanda. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                            Maggiorazioni 
 
    1. In osservanza al disposto  di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale n. 1/2016, i contributi di cui all'art. 7,  comma  1,  sono
maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in
condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati: 
      a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; 
      b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto  i
trentacinque anni di eta'; 
      c) persone singole con minori: quelle il cui  nucleo  familiare
e' composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu' figli minori
conviventi; 
      d) disabili: i  soggetti  di  cui  all'art.  3  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate); 
      e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone
appartenenti a nuclei composti da piu' persone il cui indicatore  ISE
risulta determinato sulla base delle componenti  reddituali  riferite
ad un solo componente il nucleo familiare; 
      f)  persone   appartenenti   a   famiglie   numerose:   persone
appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore  a
tre; 
      g) persone appartenenti a nuclei familiari  in  cui  almeno  un
componente  ha  compiuto  sessantacinque  anni  di  eta',  ovvero  e'
disabile; 
      h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di  sfratto,
di provvedimenti di rilascio  emessi  da  autorita'  pubbliche  e  da
organizzazioni   assistenziali,   di   determinazioni   di   rilascio
dell'abitazione  familiare  in  sede  di  separazione   personale   o
divorzio. 
    2. Le maggiorazioni non sono cumulabili. 
 
                              CAPO III 
 
 
                      Requisiti dei beneficiari 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Requisiti dei beneficiari 
 
    1. I contributi di cui al  presente  regolamento  possono  essere
richiesti da: 
      a) cittadini italiani; 
      b)  cittadini  di   Stati   appartenenti   all'Unione   europea
regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri); 
      c)  stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno   CE   per
soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva  2003/109/CE  relativa
allo status  di  cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo
periodo); 
      d) stranieri di cui all'art.  41  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero). 
    2. Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti di cui
al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale  e
da  almeno  ventiquattro  mesi  continuativi;  in  caso  di   domanda
presentata in forma associata il requisito deve essere  posseduto  da
almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i  periodi
di permanenza all'estero maturati dai soggetti  di  cui  all'art.  2,
comma 1,  della  legge  regionale  26  febbraio  2002,  n.  7  (Nuova
disciplina degli interventi  regionali  in  materia  di  corregionali
all'estero  e  rimpatriati),  indipendentemente  dalla  durata  della
permanenza all'estero; 
      b) possedere un indicatore ISE  determinato  anche  sulla  base
delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in
forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno  dei
richiedenti; 
      c) non essere proprietari, nudi proprietari o  usufruttuari  di
altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 
        1) degli alloggi dichiarati  inagibili  ovvero  sottoposti  a
procedure di esproprio che  risultino  gia'  attivate  alla  data  di
presentazione della domanda, 
        2) delle quote di proprieta', inferiori al 100 per cento,  di
alloggi ricevute per successione ereditaria purche'  la  somma  delle
rispettive quote non corrisponda all'intera unita' immobiliare, 
        3) della nuda proprieta' di alloggi il cui  usufrutto  e'  in
capo a parenti o affini entro il secondo grado, 
        4) della proprieta' di alloggi con diritto  di  abitazione  o
con comodato d'uso  gratuito  da  contratto  registrato,  in  capo  a
parenti o affini entro il secondo grado, 
        5)  della  proprieta'  di  alloggi,  o  quote  degli  stessi,
assegnati in sede di separazione personale o divorzio  al  coniuge  o
convivente di fatto o parte dell'unione civile; 
      d)  possedere,  con  riferimento  al   nucleo   familiare,   un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 non superiore a 29.000,00 euro; 
      e)  non  aver  beneficiato  nei  dieci   anni   precedenti   di
sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi  per  la  prima
casa in proprieta', con esclusione di benefici goduti su  alloggi,  o
quote di questi, non  nella  disponibilita'  dei  richiedenti  per  i
motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c). 
    3. L'importo  indicato  al  comma  2,  lettera  d),  puo'  essere
aggiornato  con  cadenza  biennale  con  deliberazione  della  giunta
regionale sulla base dell'andamento dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  ed  impiegati   derivanti   dalle   rilevazioni
dell'ISTAT. 
    4. I requisiti di cui  al  comma  2,  lettere  c)  e  d),  devono
sussistere anche nei  confronti  di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da
un soggetto che esce dal nucleo familiare di  appartenenza,  composto
da piu' persone per costituirne uno nuovo, il  requisito  di  cui  al
comma 2 lettera c)  e'  richiesto  in  capo  al  solo  richiedente  e
sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
al comma 2 lettera d) e' applicata  una  riduzione  pari  al  20  per
cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto  non  supera  i
trentacinque anni di eta'. 
    5. In caso di domanda presentata con  riferimento  ad  un  nucleo
familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o  piu'  figli,
precedentemente  alla  data  di   presentazione   della   domanda   e
successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il  requisito  di
cui al comma 2 lettera d) puo' essere accertato sulla base  dell'ISEE
in possesso e  vigente  alla  data  di  presentazione  della  domanda
purche' sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in
aumento al relativo indicatore ISE. 
    6. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni, in  forma
singola oppure associata qualora si tratti di: 
      a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio; 
      b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire
un'unione civile; 
      c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata  a  convivere  di
fatto. 
    7. La domanda puo' essere altresi' presentata  in  contitolarita'
con un soggetto minorenne, qualora l'iniziativa debba essere  attuata
in  tale  forma,  a  tutela  del  diritto  del  minore  per  espressa
disposizione del giudice. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Durata dei requisiti 
 
    1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 8 e 9  devono
sussistere alla data di presentazione della domanda. 
    2. Il nucleo  familiare  nei  cui  confronti  sono  verificati  i
requisiti e le condizioni di cui al comma 1 deve  avere  la  medesima
composizione di quello individuato all'art. 2 ed e' quello  esistente
alla data di presentazione della domanda. 
 
                               CAPO IV 
 
 
          Soggetti competenti e presentazione delle domande 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. I contributi di cui all'art.  7  e  le  maggiorazioni  di  cui
all'art. 8, sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai
sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso). E'  possibile  presentare  domanda  durante
tutto l'anno. 
    2. La fase di presentazione delle domande  e'  supportata  da  un
sistema informativo dedicato, di seguito denominato «Sistema». 
    3. La giunta regionale, sulla base delle  determinazioni  assunte
nel  Piano  annuale  approvato  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge
regionale  n.  1/2016  ovvero  qualora  l'importo   complessivo   dei
contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di  cui  all'art.
14 supera di due volte le risorse assegnate nell'anno, puo' con  atto
motivato sospendere la presentazione delle  domande  fino  a  diversa
nuova  determinazione.  Tale  determinazione  viene  pubblicata   sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della
Regione. Con medesima modalita' viene  comunicato  il  riavvio  nella
facolta' di presentazione delle domande. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Le domande di contributo, in regola con la  normativa  fiscale
sul bollo, devono  essere  presentate  a  mano  alla  Regione,  o  al
soggetto dalla stessa a cio' delegato, su apposito  modulo  approvato
dalla Direzione regionale competente. 
    2. E' possibile presentare una sola domanda e con riferimento  ad
un solo tipo di iniziativa. 
    3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante
il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9 e,  qualora
ne ricorrano i  presupposti,  le  condizioni  previste  dall'art.  8,
attestati anche mediante apposita dichiarazione  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Disposizioni    legislative    in    materia    di    documentazione
amministrativa). 
    4. La domanda deve contenere in particolare: 
      a) gli estremi anagrafici,  il  codice  fiscale,  il  luogo  di
residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare; 
      b) l'indicazione  del  tipo  di  iniziativa,  dell'importo  del
contributo richiesto e dell'eventuale maggiorazione richiesti; 
      c) gli estremi identificativi o  la  descrizione  dell'alloggio
sul quale viene realizzata l'iniziativa; 
      d) le condizioni richieste dall'art. 4,  comma  1,  lettera  b)
relativamente allo stato  di  avanzamento  dei  lavori  sull'alloggio
oggetto dell'iniziativa di acquisto; 
      e) il costo dell'alloggio e il costo  presunto  dei  lavori  di
recupero in relazione all'iniziativa  di  «acquisto  con  contestuale
recupero», ovvero  il  costo  presunto  dei  lavori  con  riferimento
all'iniziativa di «recupero»; 
      f) l'elezione di domicilio del richiedente. 
    5. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono
risultare unici  proprietari  o  usufruttuari  dell'alloggio  oggetto
dell'iniziativa e del rapporto contributivo. 
    6. Ogni variazione inerente: 
      a) la titolarita' della domanda, salvo la fattispecie  indicata
al comma 7, e i casi di cui agli articoli 22 e 23, 
      b) il tipo di iniziativa, 
      c) la localizzazione dell'iniziativa, 
comporta l'archiviazione della domanda. 
    7. Fermo restando il disposto di cui ai commi 5  e  6  e  di  cui
all'art. 9, comma 7, la  riduzione  o  estensione  della  titolarita'
della domanda puo' essere regolarizzata anche in fase successiva alla
presentazione della domanda, ma entro la data di  determinazione  del
contributo, presentando alla Regione, o al soggetto  dalla  stessa  a
cio'  delegato,  apposita  istanza  e  relativa  documentazione.   La
sussistenza dei requisiti  soggettivi  deve  comunque  riguardare  il
nucleo  familiare  come  definito  all'art.  2   nella   composizione
esistente alla data di presentazione della domanda. 
    8. Il richiedente e' tenuto  a  comunicare  ogni  variazione  del
domicilio eletto ai  fini  di  eventuali  comunicazioni  inerenti  il
rapporto contributivo. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Registrazione delle domande 
 
    1. La domanda presentata alla Regione, o al soggetto dalla stessa
a cio' delegato, , debitamente compilata in  ogni  sua  parte,  viene
registrata in via telematica. Il Sistema assegna ad ogni  domanda  un
numero identificativo  progressivo  in  relazione  alle  due  diverse
tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3  comma  1.  Al
richiedente viene contestualmente rilasciata una ricevuta riportante: 
      a) numero identificativo, data e  ora  di  registrazione  della
domanda generati e attribuiti in automatico dal Sistema; 
      b)  nominativo  del  Responsabile  del   procedimento   e   del
trattamento dei dati personali; 
      c) l'indicazione del  tipo  di  iniziativa  e  l'ammontare  del
contributo richiesto comprensivo di eventuale maggiorazione. 
    2. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema
deve coincidere con  quella  della  sua  presentazione.  Non  possono
essere registrate domande incomplete. 
    3. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel
Sistema non  da'  diritto  all'ottenimento  del  contributo,  pur  in
presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Prenotazione delle risorse 
 
    1. Le domande presentate e registrate sono ammesse  a  contributo
con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse  di  volta  in
volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art.  4
della legge regionale n. 1/2016, rispettivamente alle  iniziative  di
acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 4 e  alle  iniziative
di recupero di cui agli articoli 5 e 6. 
    2. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti,  le
risorse siano inferiori  all'importo  del  contributo  richiesto,  la
domanda resta in lista di attesa. 
    3. Nelle more  delle  determinazioni  di  cui  al  Piano  annuale
richiamato al comma 1, gli interessati  possono  comunque  concludere
l'acquisto o realizzare gli interventi per cui  hanno  presentato  la
domanda fermo restando il disposto di cui all'art. 13 comma 3. 
    4.  A  seguito  di  ammissione  a  contributo  viene  inviata  al
richiedente  apposita  nota  di  richiesta  di  presentazione   della
documentazione necessaria alla concessione di cui  al  art.  16,  con
ulteriore  richiamo  alla  successiva  documentazione  riferita  alla
determinazione ed erogazione del contributo di cui all'art.  18.  Con
la medesima nota  viene  altresi'  richiesto  di  indicare  il  tempo
stimato necessario a realizzare l'iniziativa ai fini della successiva
erogazione del contributo. 
    5. La documentazione deve essere trasmessa  alla  Regione,  o  al
soggetto dalla stessa a cio' delegato, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima. 
    6. Entro il termine  previsto  dal  comma  5  l'interessato  deve
rinunciare a precedenti domande, qualora gia' presentate e non ancora
archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Produzione dei documenti 
 
    1. La documentazione richiesta, da prodursi  in  originale  o  in
copia conforme all'originale ovvero mediante  apposita  dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  445/2000,
deve essere completa e fatta pervenire alla Regione,  o  al  soggetto
dalla  stessa  a   cio'   delegato,   entro   i   termini   previsti,
dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata  AR,  fatta  salva  la
facolta' di utilizzare la Posta Elettronica Certificata. 
    2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di
cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 6,  comma  3,  della
legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale
purche'  la  raccomandata  AR  pervenga  entro  i   quindici   giorni
successivi alla scadenza del termine. 
 
                              Art. 16. 
 
 
          Documentazione per la concessione del contributo 
 
    1. Nel  caso  di  «acquisto  con  contestuale  recupero»  di  cui
all'art. 4, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma  5,
l'interessato fa pervenire a alla Regione, o al soggetto dalla stessa
a cio' delegato, la seguente documentazione: 
      a)  planimetria  catastale  con  gli   estremi   identificativi
dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto  da
un tecnico abilitato. 
    2. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli
interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e  d),  anche
associati a quelli di cui all'art.  6,  comma  3,  entro  il  termine
perentorio di cui all'art. 14, comma 5,  l'interessato  fa  pervenire
alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente
documentazione: 
      a)  progetto,  completo  di  relazione  tecnica  ed   elaborati
grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed  eventuale  relativo
titolo abilitativo edilizio. 
    3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli
interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 2, entro il
termine perentorio di cui all'art.  14,  comma  5,  l'interessato  fa
pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a  cio'  delegato,
la seguente documentazione: 
      a)  progetto,  completo  di  relazione  tecnica  ed   elaborati
grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed  eventuale  relativo
titolo abilitativo edilizio ovvero comunicazione di inizio lavori con
relazione tecnico asseverata sottoscritti da un tecnico abilitato  ed
eventuali elaborati grafici esplicativi; 
 
                              Art. 17. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. La Regione, o  il  soggetto  dalla  stessa  a  cio'  delegato,
controlla  la  documentazione  presentata,  la  corrispondenza  della
stessa con i dati indicati nella domanda e  provvede  entro  sessanta
giorni dalla sua ricezione alla concessione  del  contributo,  ovvero
all'avvio della procedura di cui al comma 2. 
    2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata,
si  ravvisi  l'incompletezza  della  stessa,  ovvero  cause  che  non
consentono  la  concessione  del   contributo,   all'interessato   e'
assegnato, per una sola volta,  un  termine  perentorio  di  quindici
giorni per presentare l'eventuale  documentazione  integrativa,  o  i
chiarimenti richiesti. Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione, o dei chiarimenti, si provvede alla  concessione  del
contributo, in osservanza del disposto di cui  all'art.  7  comma  4,
ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione. 
    3. La concessione, o il diniego e conseguente archiviazione, deve
comunque intervenire entro 180 giorni  dalla  data  di  ammissione  a
contributo delle domande di cui all'art. 15. 
 
                              Art. 18. 
 
 
  Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo 
 
    1. Nel  caso  di  «acquisto  con  contestuale  recupero»  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera a), entro il termine perentorio  di  due
anni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del  provvedimento   di
concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o  al  soggetto
dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: 
      a) copia autentica del contratto di  compravendita  definitivo,
ovvero l'atto  di  trasferimento  della  proprieta'  dell'immobile  a
seguito di vendita giudiziaria; 
      b)  dichiarazione  relativa   all'insussistenza   di   rapporti
giuridici di cui all'art.  3,  comma  3,  tra  beneficiario  e  parte
venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori; 
      c) comunicazione di inizio lavori inoltrata al  comune  qualora
non gia' presentata ai fini della concessione del contributo  di  cui
agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo; 
      d) documentazione di spesa debitamente quietanzata da  prodursi
in originale, o copia annullata in originale ai  fini  dell'incentivo
ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000; 
      e)  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  sottoscritta   dal
direttore dei lavori; 
      f)   documentazione   idonea    a    dimostrare    l'agibilita'
dell'immobile. 
    2. Nel  caso  di  «acquisto  con  contestuale  recupero»  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), entro il termine perentorio  di  due
anni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del  provvedimento   di
concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o  al  soggetto
dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: 
      a) copia autentica del contratto di  compravendita  dell'unita'
immobiliare  completata,  ovvero  l'atto   di   trasferimento   della
proprieta'   dell'immobile   completato,   a   seguito   di   vendita
giudiziaria; 
      b) comunicazione di inizio e fine lavori inoltrata  al  comune,
qualora non rilevabili dai documenti di cui alla lettera a); 
      c)  dichiarazione  relativa   all'insussistenza   di   rapporti
giuridici di cui all'art.  3,  comma  3,  tra  beneficiario  e  parte
venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori; 
      d)   documentazione   idonea    a    dimostrare    l'agibilita'
dell'immobile. 
    3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli
interventi di cui all'art. 6, entro il termine perentorio di due anni
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione,
l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a
cio' delegato, la seguente documentazione: 
      a)  dichiarazione  relativa   all'insussistenza   di   rapporti
giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra il beneficiario e la  parte
esecutrice dei lavori; 
      b) comunicazione di inizio lavori inoltrata al  comune  qualora
non gia' presentata ai fini della concessione del contributo  di  cui
agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo edilizio; 
      c) documentazione di spesa debitamente quietanzata da  prodursi
in originale, o copia annullata in originale ai  fini  dell'incentivo
ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000; 
      d)  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  sottoscritta   dal
direttore dei lavori; 
      e)   documentazione   idonea    a    dimostrare    l'agibilita'
dell'immobile. 
    4. Entro i termini perentori di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  il
richiedente deve far pervenire alla  Regione,  o  al  soggetto  dalla
stessa a cio' delegato, apposita dichiarazione  sostitutiva  resa  ai
sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000  che
attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale  nell'alloggio
oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al comune della relativa
residenza anagrafica. 
 
                              Art. 19. 
 
 
             Determinazione ed erogazione del contributo 
 
    1. La Regione, o  il  soggetto  dalla  stessa  a  cio'  delegato,
controlla la documentazione presentata  dall'interessato  nonche'  la
corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella
concessione e provvede, entro sessanta giorni  dalla  sua  ricezione,
alla determinazione  dell'importo  del  contributo  ovvero  all'avvio
della procedura di cui al comma 2. 
    2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata,
si ravvisino l'incompletezza della stessa o cause che non  consentono
la determinazione del contributo, all'interessato viene assegnato per
una  sola  volta  un  termine  perentorio  di  quindici  giorni   dal
ricevimento della relativa comunicazione per la  presentazione  della
documentazione integrativa ovvero per fornire eventuali  chiarimenti.
Entro trenta giorni dalla scadenza del  termine,  la  Regione,  o  il
soggetto dalla stessa a cio' delegato, provvede  alla  determinazione
del contributo o, in mancanza di quanto  richiesto,  all'avvio  della
procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda. 
    3.   All'erogazione   del   contributo   si   provvede   mediante
accreditamento sul conto corrente bancario  o  postale  indicato  dal
beneficiario. 
    4. Nel caso in cui  dalla  documentazione  risulti  un  ammontare
della spesa inferiore a  quello  richiesto  all'art.  7  comma  4  il
contributo e' revocato. 
 
                               CAPO V 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. In attuazione dell'art. 30, comma 1 della legge  regionale  n.
1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora  abituale
negli alloggi oggetto di contributo  e  a  richiedere  al  comune  la
relativa residenza anagrafica entro il termine per  la  presentazione
della documentazione necessaria alla determinazione del contributo. 
    2. I beneficiari sono obbligati altresi' a mantenere la residenza
anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo, a
non locarlo ne' alienarlo, per un periodo di cinque anni  dalla  data
della determinazione del contributo. 
    3. Ai fini  del  rispetto  del  termine  di  cui  al  comma  1  e
dell'osservanza del periodo  di  cui  al  comma  2,  per  i  soggetti
emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi  i
periodi di permanenza  all'estero  per  una  durata  complessiva  non
superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di  non  locazione  e
non alienazione. 
    4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di  residenza,
il trasferimento di residenza del beneficiario  avvenuto  nelle  more
della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza
di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento  sia
avvenuto nei dodici mesi precedenti o  successivi  a  tali  eventi  e
l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio. 
    5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza non  rileva  il
trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto  in  conseguenza
di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato  di  salute
del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare. 
 
                              Art. 21. 
 
 
           Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 
 
    1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 20  comporta  la
decadenza  dagli  incentivi   e   la   restituzione   degli   importi
eventualmente percepiti,  maggiorati  degli  interessi  calcolati  al
tasso legale tempo per tempo vigente. 
    2. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di
cui all'art. 20, comma 3, che  non  rispettino  le  prescrizioni  ivi
indicate, e' disposta la decadenza con le modalita' di cui  al  comma
1. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                      Successione nell'immobile 
 
    1. In caso di morte del richiedente ovvero del  beneficiario,  il
contributo si trasferisce e viene erogato  all'erede  che  acquisisce
l'intera  proprieta'   dell'alloggio   purche'   in   possesso,   con
riferimento  alla  data  dell'istanza  di  subentro,  dei   requisiti
soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) d) ed e). 
    2.  Si  prescinde  dall'acquisizione  in  proprieta'  dell'intero
alloggio in capo al subentrante in presenza di piu' eredi,  nel  caso
in cui questi siano il coniuge, una delle parti  dell'unione  civile,
il convivente di fatto e i figli. 
    3. Il subentrante deve presentare apposita  istanza,  debitamente
bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato,  e
produrre la seguente documentazione, entro il termine  perentorio  di
diciotto mesi dalla data del decesso: 
      a)  dichiarazione  attestante   il   possesso   dei   requisiti
soggettivi di cui al comma 1 con riferimento alla  data  dell'istanza
di subentro; 
      b)     dichiarazione     attestante     il     decesso      del
richiedente/beneficiario il contributo; 
      c) atto di successione dal quale  risulti  l'indicazione  delle
quote di proprieta' e dei nominativi dei soggetti  intestatari  delle
quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo; 
      d) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con  dimora
abituale nell'alloggio oggetto del contributo. 
    4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi  gia'  verificati  nei
confronti del subentrante cobeneficiario del contributo. 
    5. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta
rispettato il termine di cui al comma 3 l'incentivo e' revocato. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                    Trasferimento del contributo 
 
    1. In caso di trasferimento  della  residenza  del  beneficiario,
avvenuto a  seguito  di  divorzio  o  separazione  legale  ovvero  di
scioglimento dell'unione civile  o  della  convivenza  di  fatto,  il
contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad  una  delle
parti dell'unione civile o al convivente  che  continua  a  risiedere
nell'alloggio e che ne acquisisce  l'intera  proprieta',  purche'  in
possesso, con riferimento  all'istanza  di  subentro,  dei  requisiti
soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) d) ed e). 
    2. Il subentrante deve presentare apposita  istanza,  debitamente
bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato,  e
produrre la seguente documentazione, entro il termine  perentorio  di
centottanta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato: 
      a)  dichiarazione  attestante   il   possesso   dei   requisiti
soggettivi indicati al comma 1 con riferimento alla data dell'istanza
di subentro; 
      b) atto di acquisizione  dell'intera  proprieta'  dell'alloggio
intervenuta successivamente al divorzio  o  alla  separazione  legale
ovvero allo scioglimento dell'unione civile  o  della  convivenza  di
fatto; 
      c) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con  dimora
abituale nell'alloggio oggetto del contributo. 
    3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi  gia'  verificati  nei
confronti del subentrante cobeneficiario del contributo. 
    4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta
rispettato il termine di cui al comma 2 l'incentivo e' revocato. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                Istruttoria delle istanze di subentro 
 
    1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione  di
cui agli articoli 22 e 23, la Regione, o il soggetto dalla  stessa  a
cio' delegato, dispone il  trasferimento  del  contributo  ovvero  la
revoca dello stesso. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                        Controlli e verifiche 
 
    1. La Regione, o  il  soggetto  dalla  stessa  a  cio'  delegato,
effettua  la  vigilanza  ed  il  controllo,  anche  a  campione,  nei
confronti dei beneficiari, al fine di verificare la  sussistenza  dei
requisiti  sia  soggettivi  sia  oggettivi  previsti   dal   presente
regolamento, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive acquisite
nel rispetto di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti  all'art.
21. 
    2. Ai fine del disposto di cui  al  comma  1  la  Regione,  o  il
soggetto dalla  stessa  a  cio'  delegato,  acquisisce  d'ufficio  le
informazioni    utili    disponibili    presso    altre     pubbliche
amministrazioni. In  tal  senso,  la  Regione  puo'  procedere  anche
sottoscrivendo con tali soggetti, o con le  autorita'  competenti  in
materia di pubblica vigilanza,  specifici  atti  d'intesa  aventi  ad
oggetto  la  definizione  di  procedure  e  collaborazioni  utili   a
migliorare   l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    volta
all'espletamento di tali controlli. 
 
                               CAPO VI 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                    Responsabili del procedimento 
 
    1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della  legge  regionale
n. 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi. 
    2. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme  contenute
nel presente  regolamento  sono  demandati  alla  Direzione  centrale
infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio
- Servizio edilizia. 
    3. Alla ricezione delle  domande,  all'istruttoria,  concessione,
determinazione ed erogazione dei contributi ai  beneficiari  provvede
la Regione, o il soggetto dalla stessa a cio' delegato, in osservanza
delle disposizioni del presente regolamento. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il richiedente il contributo rilascia in fase di presentazione
della domanda l'autorizzazione, ai sensi del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) al trattamento dei dati personali  a  fini  esclusivamente
istituzionali, in favore della Regione, o del soggetto  dalla  stessa
delegato alle fasi del procedimento amministrativo,  o  di  Enti  che
forniscono meri servizi di elaborazione dati. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari  operato  dal
presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo  vigente  dei
medesimi, comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni  intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione la giunta regionale determina la
data a partire dalla quale e'  possibile  presentare  le  domande  di
contributo  e  ne  da  comunicazione   mediante   pubblicazione   sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani