Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2016 i criteri e le modalita' di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei Comuni, nonche' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. Art. 2 Destinatari 1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 1 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 6/2006. Art. 3 Individuazione aree intervento 1. La quota di euro 9.400.000,00 per l'anno 2016 e' destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e finanzia i seguenti interventi: a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132; b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006, e in particolare il macro-livello «Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale» e l'obiettivo di servizio «Presa in carico», cosi' come stabilito con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1853 (Programmazione dell'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015 secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio stabiliti dal decreto del 4.5.2015 del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze); c) il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare volto all'affermazione del domicilio come luogo privilegiato di cura in linea con quanto previsto all'obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale 458/2012 e 132/2016. Art. 4 Criteri e modalita' di riparto 1. Una quota pari a euro 1.000.000,00 e' destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ed e' ripartita proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale, garantendo comunque ad ogni ente gestore un contributo minimo pari a € 35.000,00. 2. Una quota pari a euro 7.700.000,00 e' destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ed e' ripartita come segue: a) il 70 per cento su base parametrica applicando i seguenti criteri: 1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile e' destinata agli enti gestori sul cui territorio e' individuato un Comune con una densita' abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti; 2) la rimanente disponibilita' e' cosi' ripartita: 2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; 2.2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale; 2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale; 2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale; 2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale; b) il 30 per cento sulla base del numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) presentate alla data del 31 maggio 2016, come risultante dal sistema informatico previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15). 3. Una quota pari a euro 700.000,00 e' destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ed e' ripartita su base parametrica applicando i seguenti criteri: a) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; b) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale. 4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale provvede alla concessione dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 5 Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani