Regolamento per la determinazione per  l'anno  2016  dei  criteri  di
  riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di  cui  all'art.
  39, comma 2, della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema
  integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
  diritti di cittadinanza sociale). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale), determina per l'anno 2016  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo della  quota  destinata  a  favorire  il  superamento  delle
disomogeneita' territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte  ai
maggiori costi  sostenuti  dai  Comuni  che  sono  tenuti  a  erogare
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle  erogate  dalla  generalita'
dei Comuni, nonche' a promuovere e realizzare  progetti  o  programmi
innovativi e sperimentali sul territorio regionale. 
 
                               Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
    1.  Sono  destinatari  della  ripartizione  della  quota  di  cui
all'art. 1 gli enti gestori del Servizio sociale dei  Comuni  di  cui
all'art. 18, comma 2, della legge regionale 6/2006. 
 
                               Art. 3 
 
 
                   Individuazione aree intervento 
 
    1. La quota di euro 9.400.000,00 per  l'anno  2016  e'  destinata
alla  promozione  e  alla  realizzazione  di  progetti  o   programmi
innovativi e sperimentali e finanzia i seguenti interventi: 
      a) il consolidamento  del  sistema  associato  di  governo  del
sistema locale degli interventi e dei servizi sociali  in  linea  con
quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee  guida  per  la
predisposizione dei Piani di Zona di  cui  alle  deliberazioni  della
Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132; 
      b) la stabilizzazione e il consolidamento delle  prestazioni  e
degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006, e in
particolare il macro-livello «Servizi per l'accesso  e  la  presa  in
carico da parte della rete assistenziale» e l'obiettivo  di  servizio
«Presa in carico»,  cosi'  come  stabilito  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  25  settembre  2015,   n.   1853   (Programmazione
dell'utilizzo delle risorse del  fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali per l'anno 2015 secondo i macro-livelli e  gli  obiettivi  di
servizio stabiliti dal decreto del 4.5.2015 del ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il ministro  dell'economia  e
delle finanze); 
      c)  il  potenziamento  e  il  rafforzamento  del  servizio   di
assistenza domiciliare  volto  all'affermazione  del  domicilio  come
luogo privilegiato di cura in linea con quanto previsto all'obiettivo
7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida  per  la  predisposizione  dei
Piani di Zona di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale
458/2012 e 132/2016. 
 
                               Art. 4 
 
 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1.  Una  quota  pari  a  euro  1.000.000,00  e'  destinata   alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
ed  e'  ripartita  proporzionalmente  sulla  base  della  popolazione
residente in ogni ambito distrettuale, garantendo  comunque  ad  ogni
ente gestore un contributo minimo pari a € 35.000,00. 
    2.  Una  quota  pari  a  euro  7.700.000,00  e'  destinata   alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)
ed e' ripartita come segue: 
      a) il 70 per cento su base parametrica  applicando  i  seguenti
criteri: 
        1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile e'
destinata agli enti gestori sul  cui  territorio  e'  individuato  un
Comune con una densita' abitativa superiore a 800 abitanti per kmq  e
che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti; 
        2) la rimanente disponibilita' e' cosi' ripartita: 
          2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente
in ogni ambito distrettuale; 
          2.2) il 25 per cento sulla base della  popolazione  anziana
presente in ogni ambito distrettuale; 
          2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione  minorile
presente in ogni ambito distrettuale; 
          2.4)  il  7  per  cento  sulla   base   della   dispersione
territoriale e del  numero  di  Comuni  certificati  come  totalmente
montani presenti in ogni ambito distrettuale; 
          2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione  straniera
residente in ogni ambito distrettuale; 
      b) il 30 per cento sulla  base  del  numero  delle  domande  di
Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art.  2  della  legge
regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di  inclusione  attiva  e  di
sostegno al reddito) presentate alla data del 31  maggio  2016,  come
risultante dal sistema informatico previsto dall'art. 7, comma 3, del
decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015,  n.  0216/Pres.
(Regolamento per l'attuazione della  Misura  attiva  di  sostegno  al
reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio  2015,  n.
15). 
    3.  Una  quota  pari  a  euro  700.000,00   e'   destinata   alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)
ed e' ripartita su base parametrica applicando i seguenti criteri: 
      a) il 40 per cento sulla base della  popolazione  residente  in
ogni ambito distrettuale; 
      b) il  60  per  cento  sulla  base  della  popolazione  anziana
presente in ogni ambito distrettuale. 
    4.  Entro  60  giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente
regolamento la Direzione centrale provvede alla concessione dei fondi
di cui ai commi 1, 2 e 3. 
 
                               Art. 5 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'art.  42  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso)  nei
termini stabiliti nel decreto di concessione. 
 
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani