Art. 2 
 
Inserimento dell'articolo 1-bis  nel  decreto  del  Presidente  della
  Giunta regionale n. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti
  urbanistici comunali 
 
  1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta  regionale
n. 41/R/2004 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 1-bis. 
 
Parere della Regione nei procedimenti di formazione  degli  strumenti
  urbanistici comunali  e  delle  relative  varianti  che  contengono
  previsioni aventi rilevanza per le strade regionali 
 
  1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere  nei
procedimenti di formazione degli  strumenti  urbanistici  comunali  e
delle relative varianti che contengono  previsioni  aventi  rilevanza
per le strade regionali. 
  2. Il parere di cui  al  comma  1  e'  espresso  tenuto  conto,  in
particolare, della variazione delle  condizioni  di  sicurezza  delle
strade  regionali,  dell'analisi  delle  variazioni  del  livello  di
servizio di tali strade, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
piano di  indirizzo  territoriale  (PIT),  in  materia  di  mobilita'
stradale.».