Art. 2 Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali 1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali 1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali. 2. Il parere di cui al comma 1 e' espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell'analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonche' delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilita' stradale.».