Art. 6 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Programmazione degli interventi 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. Interventi previsti negli atti di programmazione regionale 1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell'infrastruttura stradale nel Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale dei lavori pubblici. 2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici e' valutato secondo i seguenti criteri: a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilita' con maggiori incidenti; b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento; c) disponibilita' di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento; d) condizioni di sviluppo territoriale.».