Art. 6 
 
Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della  Giunta
  regionale n. 41/R/2004. Programmazione degli interventi 
 
  1. L'art. 3 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
                   Interventi previsti negli atti 
                     di programmazione regionale 
 
  1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di
adeguamento  dell'infrastruttura   stradale   nel   Piano   regionale
integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM)  costituisce
presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale  dei
lavori pubblici. 
  2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti
di programmazione regionale dei lavori pubblici e' valutato secondo i
seguenti criteri: 
    a)  miglioramento  della  sicurezza  stradale,  con   particolare
riferimento alla viabilita' con maggiori incidenti; 
    b) interventi di variante ai  centri  abitati  congestionati  dal
traffico di attraversamento che consentano  particolari  benefici  in
rapporto ai costi di intervento; 
    c) disponibilita' di compartecipazione finanziaria da  parte  dei
soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento; 
    d) condizioni di sviluppo territoriale.».