Art. 9 
 
              Sostituzione dell'articolo 10 del decreto 
         del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 
 
  1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 10. 
 
            Parere regionale in merito alla progettazione 
               degli interventi sulle strade regionali 
 
  1. La struttura regionale competente in materia  di  programmazione
sulla viabilita' regionale esprime il proprio parere sullo studio  di
fattibilita' tecnica e economica  e  sul  progetto  definitivo  degli
interventi che le province o la Citta' metropolitana realizzano sulle
strade regionali. 
  2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica: 
    a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto  agli
obiettivi della pianificazione e programmazione regionale; 
    b)  l'elenco  degli  elaborati  e  la  completezza  del  progetto
rispetto a quanto prescritto dalla normativa  di  riferimento,  anche
sulla base delle indicazioni del RUP; 
    c) la coerenza  circa  gli  eventuali  indirizzi  espressi  dalla
Giunta regionale relativamente  alla  progettazione  e  realizzazione
dell'opera.».