Art. 9 Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali 1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilita' regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilita' tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Citta' metropolitana realizzano sulle strade regionali. 2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica: a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale; b) l'elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP; c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.».