Art. 10 
Recepimento con modifiche dell'art. 22 «Segnalazione  certificata  di
  inizio attivita' e denuncia di inizio attivita'»  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Sono realizzabili mediante segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' gli interventi non riconducibili  all'elenco  di  cui  agli
articoli 3 e 5 che siano conformi  alle  previsioni  degli  strumenti
urbanistici,   dei   regolamenti   edilizi   e    della    disciplina
urbanistico-edilizia vigente. 
  2. Sono, altresi', realizzabili mediante  segnalazione  certificata
di inizio attivita' le varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
incidono sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
modificano  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria  edilizia,  non
alterano la sagoma dell'edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
modifiche ed integrazioni, e non violano  le  eventuali  prescrizioni
contenute nel  permesso  di  costruire.  Ai  fini  dell'attivita'  di
vigilanza urbanistica ed edilizia nonche' ai fini  del  rilascio  del
certificato di agibilita', tali segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e  possono  essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
  3. Sono realizzabili  mediante  segnalazione  certificata  d'inizio
attivita'  e  comunicate  a  fine   lavori   con   attestazione   del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurino  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore. 
  In alternativa al permesso di costruire, possono essere  realizzati
mediante denuncia di inizio attivita': 
    a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di
cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444, ovvero non relativi  ad  immobili  sottoposti  ai  vincoli  del
decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non  ricadenti  all'interno  di
parchi e  riserve  naturali,  o  in  aree  protette  ai  sensi  della
normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi  compresa  una
fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri; 
    b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e  degli  immobili  di
cui alla lettera a), e nei soli  casi  in  cui  siano  verificate  le
seguenti tre condizioni: 
      1) il solaio sia preesistente; 
      2) il committente provveda alla denuncia dei  lavori  ai  sensi
dell'art. 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380,  come  introdotto  dall'art.  1,   ed   all'eventuale
conseguente autorizzazione ai sensi dell'art. 16; 
      3) la classificazione  energetica  dell'immobile  dimostri  una
riduzione delle  dispersioni  termiche  superiori  al  10  per  cento
rispetto alle condizioni di origine; 
    c) gli interventi di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che  contengano  precise  disposizioni  planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; 
    d) le opere di recupero volumetrico  ai  fini  abitativi  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera d); 
    e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento  non
ultimato nel termine stabilito  nel  permesso  di  costruire,  ove  i
lavori  eseguiti  consentono  la  definizione  planivolumetrica   del
manufatto edilizio e le  opere  di  completamento  sono  conformi  al
progetto attuato. 
  5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere  a),  b)  e  c),  sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo  7.  Gli
interventi di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti ai contributi
di costruzione come determinati al punto  6)  della  lettera  d)  del
comma 1 dell'art. 5. 
  6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3,  che
riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di  cui  al  decreto
ministeriale n. 1444/1968,  o  sotto-posti  ai  vincoli  del  decreto
legislativo n. 42/2004, ovvero  ricadenti  all'interno  di  parchi  e
riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa
alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una  fascia  esterna  di
influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti  a  vincolo  di
assetto idrogeologico, e'  subordinata  al  preventivo  rilascio  del
parere o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
normative. 
  7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato  di  chiedere  il
rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza  obbligo  del  pagamento  del
contributo di costruzione di  cui  all'art.  7.  In  questo  caso  la
violazione  della  disciplina   urbanistico-edilizia   non   comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui  all'art.  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1,
ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come  introdotto
dall'art. 1.