Art. 11 
Recepimento   con   modifiche   dell'art.   23-bis    «Autorizzazioni
  preliminari alla segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  e
  alla  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori»  del   decreto   del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Nei casi in cui si  applica  la  disciplina  della  segnalazione
certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'art.  22  della  legge
regionale  30  aprile  1991,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,   prima   della   presentazione   della   segnalazione,
l'interessato puo' richiedere  allo  sportello  unico  di  provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso,  comunque  denominati,
necessari  per  l'intervento  edilizio,  o  presentare   istanza   di
acquisizione  dei  medesimi  atti  di  assenso  contestualmente  alla
segnalazione.   Lo   sportello   unico    comunica    tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art.  20,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, come introdotto dall'art. 1, si applica quanto  previsto  dal
comma 5 bis del medesimo articolo. 
  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di
tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo
dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di  cui  all'art.  3,  comma  2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la
realizzazione dell'intervento edilizio. 
  4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro
dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  ovvero  negli  immobili
sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali
o in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC,  ZSC
e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una  larghezza
di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per i  beni
culturali e ambientali competente e con gli  enti  competenti  per  i
parchi  e  le  riserve  naturali,  possono  individuare  con  propria
deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, le aree nelle quali non  e'  applicabile
la segnalazione certificata di inizio  attivita'  per  interventi  di
demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per
varianti a permessi di costruire. L'individuazione di  suddette  aree
puo' essere contenuta nella variante al vigente regolamento  edilizio
comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5. 
  E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal  decreto
legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, decorso il  suddetto  termine  di  180  giorni,  la
deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da  un  commissario
nominato dalla Regione. 
  Nelle restanti aree interne alle  zone  omogenee  A,  ovvero  sugli
immobili sottoposti ai vincoli del decreto  legislativo  n.  42/2004,
ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di
parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali
o regionali quali pSIC, SIC,  ZSC  e  ZPS,  ivi  compresa  la  fascia
esterna di influenza per una larghezza di 200 metri,  gli  interventi
cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni  dalla
data di presentazione della segnalazione. 
  Nelle more  dell'adozione  della  deliberazione  di  cui  al  primo
periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di  demolizione
e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti  a
permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione  la
segnalazione certificata di inizio attivita'.