Art. 12 
Recepimento  con  modifiche  dell'art.   32   «Determinazione   delle
  variazioni essenziali» del decreto del Presidente della  Repubblica
  6 giugno 2001, n. 380. 
  1.  Costituiscono  variazioni  essenziali  rispetto   al   progetto
approvato, il verificarsi di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) un mutamento  della  destinazione  d'uso  che  implichi  altra
destinazione  non  consentita   dagli   strumenti   urbanistici   con
variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444; 
    b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore  al  20  per
cento; 
    c) un aumento della superficie utile calpestabile e  dell'altezza
dell'immobile superiore al 10 per cento; 
    d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini  o  dai  cigli
stradali in misura superiore al  10  per  cento,  rispetto  a  quelli
prescritti; 
    e) il mutamento delle caratteristiche  dell'intervento  edilizio,
autorizzato su  immobili  esistenti,  rispetto  alla  classificazione
dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1; 
    f) la violazione delle  norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 
  2. Le variazioni di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  1  non
possono comunque comportare aumenti nel  numero  dei  piani  e  delle
unita' abitative. 
  3.  Per  gli  edifici  la  cui  superficie  utile  calpestabile  e'
superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento  della  superficie  utile
calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite
del 5 per cento. 
  4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d)  del  comma  1  si
applicano ai volumi principali e non  ai  corpi  accessori  e  volumi
tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.  Le
variazioni dei caratteri distributivi delle singole unita'  abitative
e  dei  complessi  produttivi,  se  non  comportano  mutamento  della
destinazione d'uso come definite alla lettera a)  del  comma  1,  non
concorrono alla definizione di variazioni essenziali. 
  5. Qualora le variazioni indicate al comma 1  siano  introdotte  su
immobili sottoposti ai vincoli del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti  all'interno  di  parchi  e
riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa
alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa  la  fascia  esterna  di
influenza per una larghezza di 200 metri,  nonche'  su  immobili  che
insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono
considerate come totale difformita' ai sensi degli articoli 31  e  44
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  come
introdotti dall'art. 1.  Tutti  gli  altri  interventi  sui  medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali. 
  6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la
realizzazione  di  manufatti  che  hanno  dimensioni  e   consistenza
inferiori rispetto a quelle assentite, laddove  risultino  funzionali
all'uso per il quale e' stato rilasciato il titolo edilizio.