Art. 12 Recepimento con modifiche dell'art. 32 «Determinazione delle variazioni essenziali» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o piu' delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento; c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unita' abitative. 3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile e' superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento. 4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unita' abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali. 5. Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonche' su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformita' ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'art. 1. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. 6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale e' stato rilasciato il titolo edilizio.