Art. 13 
Recepimento  con  modifiche  dell'art.  34  «Interventi  eseguiti  in
  parziale difformita' dal permesso di  costruire»  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti  a  cura  e  spese  dei
responsabili  dell'abuso  entro  il  termine  congruo  fissato  dalla
relativa ordinanza del dirigente  o  del  responsabile  dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del  comune  e  a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
  2. Sono da considerare opere eseguite in parziale  difformita'  dal
permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al  di  sotto
dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 12. 
  3. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio  della
parte  eseguita  in  conformita',  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo  di
produzione, stabilito in base alla legge  27  luglio  1978,  n.  392,
della parte dell'opera realizzata  in  difformita'  dal  permesso  di
costruire, se ad uso  residenziale,  e  pari  al  doppio  del  valore
venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
interventi edilizi di cui  al  comma  4  dell'art.  10,  eseguiti  in
parziale  difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita'. 
  5. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  non  si  ha
parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per  singola  unita'  immobiliare  il  3  per  cento   delle   misure
progettuali.