Art. 13 Recepimento con modifiche dell'art. 34 «Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformita' dal permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 12. 3. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al comma 4 dell'art. 10, eseguiti in parziale difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali.