Art. 14 
Recepimento con modifiche dell'art. 36 «Accertamento di  conformita'»
  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
  1. In caso di interventi  realizzati  in  assenza  di  permesso  di
costruire,  o  in  difformita'  da  esso,  ovvero   in   assenza   di
segnalazione certificata di inizio attivita'  nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 10, comma 4, o in difformita' da essa,  fino  alla  scadenza
dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,  e  33,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come
introdotti dall'art. 1, nonche'  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  e
comunque  fino  all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,  il
responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale  proprietario  dell'immobile,
possono ottenere il permesso in  sanatoria  se  l'intervento  risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente  al  momento
della presentazione della domanda. 
  2.  Il  rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo  di  costruzione  in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuita'  a  norma  di  legge,  in
misura pari a quella prevista dall'art. 7. Nell'ipotesi di intervento
realizzato in parziale  difformita',  l'oblazione  e'  calcolata  con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
  3. In presenza della documentazione e dei  pareri  previsti,  sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia  con  adeguata  motivazione,
entro  novanta  giorni  decorsi  i  quali  la  richiesta  si  intende
assentita. 
  4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai  sensi  e  per  gli
effetti del presente articolo, ove sia stata accertata la  violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 52, 64,  commi  2  e  3,  65,
comma 1, 83 e 93 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, come introdotti dall'articolo l, ovvero di cui all'art. 16,
si applica la procedura prevista dagli articoli 69 e 96  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,   come   introdotti
dall'art. 1. 
  5. Ai fini del rilascio del permesso  in  sanatoria,  il  dirigente
dell'ufficio  del  Genio  civile  competente  per  territorio,  previ
eventuali  ulteriori  accertamenti  di  carattere  tecnico  ai  sensi
dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
come introdotto dall'art. 1, inoltra il parere  di  competenza  sulle
opere strutturali al  dirigente  o  al  responsabile  del  competente
ufficio comunale.