Art. 16 
Recepimento con modifiche dell'art. 94 «Autorizzazione  per  l'inizio
  dei lavori» del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
  2001, n. 380. 
  1. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, il richiedente puo' applicare  le
procedure previste dall'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003,
n. 7. 
  2. I lavori sono diretti da un ingegnere,  architetto,  geometra  o
perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle  rispettive
competenze. 
  3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei  progetti  ad
essi relativi, non sono assoggettati alla  preventiva  autorizzazione
scritta del competente ufficio del Genio civile le  opere  minori  ai
fini  della  sicurezza  per  le  costruzioni  in  zona  sismica,  gli
interventi privi di rilevanza per la  pubblica  incolumita'  ai  fini
sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali
che  non  rivestono  carattere  sostanziale,  in  quanto  definiti  e
ricompresi in un apposito elenco approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo
le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio  2008  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' depositato al  competente  ufficio  del
Genio civile prima del deposito presso il comune del  certificato  di
agibilita'.