Art. 16 Recepimento con modifiche dell'art. 94 «Autorizzazione per l'inizio dei lavori» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, il richiedente puo' applicare le procedure previste dall'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. 2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e' depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilita'.