Art. 2 
Recepimento con modifiche dell'art. 4  Regolamenti  edilizi  comunali
  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Il regolamento che i  comuni  adottano  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, contiene la disciplina
delle modalita' costruttive, con  particolare  riguardo  al  rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilita' degli immobili e delle relative pertinenze. 
  2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Presidente della Regione, sentiti i comuni, gli ordini ed i
collegi professionali nonche' le consulte regionali degli ordini  dei
tecnici abilitati  alla  progettazione,  su  proposta  dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, emana un decreto recante un
regolamento tipo edilizio unico. I comuni  possono,  nei  120  giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al  presente
comma, apportare, con apposita deliberazione del consiglio  comunale,
integrazioni  al  fine  di  adattare  il  regolamento  edilizio  alle
specifiche caratteristiche locali.