Art. 20 Norme in materia di permesso di costruire convenzionato 1. E' ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate. Le suddette somme si iscrivono in apposita voce di bilancio e possono essere utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione gia' presenti nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione delle aree e' calcolata sulla base del valore di mercato ed il valore delle opere di urbanizzazione e' determinato da un dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario regionale.