Art. 20 
 
       Norme in materia di permesso di costruire convenzionato 
 
  1. E' ammesso il rilascio del permesso di costruire  convenzionato,
escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione  di
cui all'art. 28-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno  2001,  n.  380,  come  introdotto  dall'art.  1,  nei   lotti
interclusi e nelle aree residue sottoposte dai  piani  urbanistici  a
pianificazione  attuativa,  fuori  dagli  ambiti  di  formazione  dei
comparti di cui all'art. 11 della legge regionale 27  dicembre  1978,
n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria  e  qualora
la redazione di un piano di lottizzazione non risulti  utile  per  le
ridotte dimensioni delle aree per  urbanizzazione  secondaria  ovvero
delle superfici da cedere in caso di lottizzazione. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 e' sempre possibile la monetizzazione
delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere
di urbanizzazione primaria  non  realizzate.  Le  suddette  somme  si
iscrivono in apposita voce di bilancio e  possono  essere  utilizzate
esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento
delle  opere  di  urbanizzazione  gia'   presenti   nell'ambito   del
rilasciando permesso di  costruire.  La  valutazione  delle  aree  e'
calcolata sulla base del valore di mercato ed il valore  delle  opere
di urbanizzazione e' determinato da un  dettagliato  computo  metrico
estimativo con l'utilizzo del prezzario regionale.