Art. 21 
 
                Norme in materia di apertura di cave 
 
  1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l'apertura delle
cave non  e'  soggetta  al  rilascio  di  permesso  di  costruire  ma
subordinata  ad  un  attestato  da  parte  del  comune  o   dell'ente
territoriale competente per legge, di non  incompatibilita'  con  gli
strumenti urbanistici vigenti,  nonche'  all'autorizzazione  prevista
dal comma 13 dell'art. 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.  Le  determinazioni  di
cui al presente comma sono assunte entro  60  giorni  dalla  data  di
trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. 
  Decorso  il  suddetto  termine,  l'Assessore   regionale   per   il
territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva tramite la nomina
di un commissario ad acta. 
  L'apertura delle cave e', inoltre, subordinata all'approvazione  da
parte del comune dello studio  di  fattibilita'  e  del  progetto  di
massima delle opere di recupero ambientale di cui alla lettera d) del
secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1980,  n.
127. L'anzidetto progetto e' parimenti soggetto  alle  autorizzazioni
previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed
integrazioni. 
  2. L'approvazione dello studio di fattibilita' e  del  progetto  di
massima delle  opere  di  recupero  ambientale  costituisce  variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di  urgenza
e di indifferibilita' dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, le intese, i nulla osta, i  pareri  e
gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la  realizzazione
e  l'esercizio  degli  impianti  e  delle   attrezzature   necessarie
all'attuazione del  progetto  di  bonifica.  Il  completamento  degli
interventi previsti dai progetti di recupero ambientale e'  attestato
da  apposita  certificazione  rilasciata  dal  comune  o  dal  libero
Consorzio comunale competente per territorio e svincola  le  garanzie
finanziarie di cui al comma 4. 
  3. Il programma di utilizzazione del giacimento ed il  progetto  di
rimessa in  pristino  della  superficie  utilizzata  per  l'attivita'
estrattiva sono assoggettati a valutazione di impatto  ambientale  ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  4. Il richiedente fornisce al comune congrue garanzie  finanziarie,
anche in forma di polizza fidejussoria,  per  un  importo  pari  agli
oneri, gia' quantificati ai sensi della lettera d) del secondo  comma
dell'art.  12  della  legge  regionale  n.  127/1980,  nell'anzidetto
progetto di bonifica, relativo alla rimessa in pristino dei luoghi.