Art. 22 
 
         Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie 
 
  1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di
trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto  dall'art.  5
della legge 12 luglio 2011, n. 106,  per  la  delocalizzazione  delle
volumetrie in  aree  e  zone  diverse  ma  comunque  compatibili  per
destinazione urbanistica e tipologia edilizia.