Art. 23 Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie 1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.