Art. 23 
 
         Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie 
 
  1. I  proventi  dei  contributi  e  delle  sanzioni  pecuniarie  di
competenza dei comuni previsti dalla presente legge  sono  vincolati,
nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo
di  bilancio  del  comune  e  sono  destinati   esclusivamente   alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria  di
riqualificazione,  arredo  e  decoro  urbano,  al   risanamento   dei
complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle
aree da espropriare per la realizzazione dei  programmi  pluriennali,
dei piani di zona.