Art. 25 
Compatibilita' paesaggistica delle  costruzioni  realizzate  in  zone
  sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni  edilizie
  in assenza di autorizzazione paesaggistica. 
  1. L'art. 182, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di  sanatoria
presentate ai sensi dell'art. 26  della  legge  regionale  10  agosto
1985, n. 37 e dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26
per  le  costruzioni  realizzate  in  zone   sottoposte   a   vincolo
paesaggistico e definite con il rilascio di concessione in  sanatoria
non precedute  dall'acquisizione  dell'autorizzazione  paesaggistica.
Anche in  tali  ipotesi  l'autorita'  competente  alla  gestione  del
vincolo e' obbligata ad  accertare  la  compatibilita'  paesaggistica
della costruzione. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  53  della   legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'accertamento avviene su  istanza
di parte ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo  n.
42/2004 oppure d'ufficio qualora l'autorita' competente alla gestione
del vincolo sia chiamata a valutare la  compatibilita'  paesaggistica
di interventi da eseguire su costruzioni di cui al comma 1.  In  tale
ultima   ipotesi   dell'avvio   d'ufficio   del   procedimento    per
l'accertamento della compatibilita' paesaggistica della  costruzione,
e' data comunicazione all'interessato  ai  sensi  dell'art.  8  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 
  3. La procedura di cui ai commi 1 e  2  si  applica  anche  per  la
regolarizzazione di concessioni edilizie  rilasciate  in  assenza  di
autorizzazione paesaggistica,  sempre  che  le  relative  istanze  di
concessione siano state presentate  al  comune  di  competenza  prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana
del decreto istitutivo del vincolo di cui all'art.  140  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
  4.  Ove  sia  accertata  la  compatibilita'   paesaggistica   della
costruzione si applicano le sanzioni di cui all'art.  167,  comma  5,
del decreto legislativo n. 42/2004.