Art. 25 Compatibilita' paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica. 1. L'art. 182, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e definite con il rilascio di concessione in sanatoria non precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Anche in tali ipotesi l'autorita' competente alla gestione del vincolo e' obbligata ad accertare la compatibilita' paesaggistica della costruzione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'accertamento avviene su istanza di parte ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 oppure d'ufficio qualora l'autorita' competente alla gestione del vincolo sia chiamata a valutare la compatibilita' paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni di cui al comma 1. In tale ultima ipotesi dell'avvio d'ufficio del procedimento per l'accertamento della compatibilita' paesaggistica della costruzione, e' data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto istitutivo del vincolo di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ove sia accertata la compatibilita' paesaggistica della costruzione si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004.