Art. 26 
 
                     Cambi di destinazione d'uso 
 
  1.  Sono  ammessi  cambi  di  destinazione  d'uso  per   tutte   le
costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili
gia' destinati a civile abitazione, ad attivita'  turistico-ricettiva
ovvero commerciale, a condizione che cio' non  determini  alterazioni
ai volumi gia' realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.