Art. 26 Cambi di destinazione d'uso 1. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili gia' destinati a civile abitazione, ad attivita' turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che cio' non determini alterazioni ai volumi gia' realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.