Art. 28 
 
        Perizia giurata per le procedure di condono edilizio 
 
  1. I titolari degli  immobili,  che  hanno  presentato  istanza  di
condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in  vigore
della presente legge una perizia  giurata  di  un  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione, iscritto in un  albo  professionale,
attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli
oneri di urbanizzazione nonche' il  rispetto  di  tutti  i  requisiti
necessari per ottenere la concessione in sanatoria,  oltre  la  copia
dell'istanza di condono presentata nei termini previsti  dalla  legge
28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.  Gli  interessati,  inoltre,  per  il
periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di  versamento
delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani. 
  2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti  a
campione  nella  misura  minima  del  5  per  cento   delle   perizie
presentate. 
  3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di  deposito  della
perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale  viene
assentito o negato il  condono,  la  perizia  acquista  efficacia  di
titolo abitativo.