Art. 3 
Recepimento con modifiche dell'art. 6 «Attivita' edilizia libera» del
  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  delle  norme  antisismiche,  di
sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,  di   quelle   relative
all'efficienza  energetica,  di  tutela  dal  rischio   idrogeologico
nonche' delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui  parchi  e
sulle riserve naturali e della normativa  relativa  alle  zone  pSIC,
SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza  per  una
larghezza di 200 metri, i seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza
alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1,  ivi  compresi  gli
interventi di  installazione  delle  pompe  di  calore  aria-aria  di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche, compresa la realizzazione di rampe  o  di  ascensori
esterni; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; 
    f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti  di
capacita' complessiva non superiore a 13 metri cubi; 
    g) le recinzioni di fondi rustici; 
    h) le strade poderali; 
    i) le opere di giardinaggio; 
    l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli  anche  se
occorrono strutture murarie; 
    m) le cisterne le opere connesse interrate; 
    n) le opere di smaltimento delle acque piovane; 
    o) le opere di presa e distribuzione di acque di  irrigazione  da
effettuarsi in zone agricole; 
    p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a  secco  e  di
nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; 
    q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti  industriali
di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici  16  novembre
1977, n. 1918; 
    r) l'installazione di  pergolati  e  pergotende  a  copertura  di
superfici esterne a servizio di  immobili  regolarmente  assentiti  o
regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria; 
    s) la realizzazione di  opere  interrate  di  smaltimento  reflui
provenienti da immobili destinati a civile abitazione. 
  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa
comunicazione anche per via telematica dell'inizio dei lavori,  nelle
more dell'attivazione delle previsioni di cui all'art. 17,  da  parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti  interventi
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, ivi compresa l'apertura  di
porte interne o lo spostamento di  pareti  interne,  sempre  che  non
riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
    b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
della sagoma della costruzione,  dei  fronti  prospicienti  pubbliche
strade o piazze, ne' aumento delle superfici utili e del numero delle
unita' immobiliari,  non  modifichino  la  destinazione  d'uso  delle
costruzioni  e  delle  singole  unita'   immobiliari,   non   rechino
pregiudizio alla  statica  dell'immobile.  Per  quanto  riguarda  gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'art. 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e' fatto salvo l'obbligo
delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004.  Ai
fini dell'applicazione della  presente  lettera  non  e'  considerato
aumento delle superfici utili  l'eliminazione  o  lo  spostamento  di
pareti interne o di parte di esse; 
    c) le modifiche interne  di  carattere  edilizio  dei  fabbricati
adibiti ad esercizio  d'impresa,  comprese  quelle  sulla  superficie
coperta, che non comportino un cambio di  destinazione  d'uso  e  non
riguardino parti strutturali; 
    d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    e) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini,  pozzi  di
luce nonche' locali tombati; 
    f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ,  da  realizzare  al  di
fuori  della  zona  territoriale  omogenea  A  di  cui   al   decreto
ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli  immobili  sottoposti  ai
vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli  immobili  e  nelle
aree ricadenti all'interno di parchi e riserve  naturali  o  in  aree
protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e
ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di
200 metri, i suddetti  impianti  possono  essere  realizzati  solo  a
seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure
di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto  ambientale
di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    g) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici; 
    h)  gli  impianti  tecnologici  al  servizio  di   edifici   gia'
esistenti; 
    i) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione  adibiti  o
destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati  in
precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore  a
sei mesi; 
    l) la costruzione di recinzioni, con  esclusione  di  quelle  dei
fondi rustici di cui al comma 1, lettera g); 
    m) la realizzazione di strade interpoderali; 
    n) la nuova realizzazione di  opere  murarie  di  recinzione  con
altezza massima di 1,70 metri; 
    o) la realizzazione di  nuovi  impianti  tecnologici  e  relativi
locali tecnici; 
    p) le cisterne e le opere interrate; 
    q) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a  secco  e  di
nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri; 
    r) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti  industriali
di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977. 
  3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,  lettere  a)  e
c), l'interessato trasmette all'amministrazione  comunale,  anche  in
forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui
all'art. 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la
propria responsabilita', che i lavori sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti  nonche'  che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio.  La  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori. 
  4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione  di
inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei
lavori, e' valida anche ai fini di cui all'art. 17, comma 1,  lettera
b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939,  n.   1249,   ed   e'
tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti
uffici dell'Agenzia delle entrate. 
  5. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al  comma
2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei  lavori
di cui al comma 3, comportano la sanzione  pecuniaria  pari  a  1.000
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e'
effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di
esecuzione. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle
contenute negli  strumenti  urbanistici  e  nei  regolamenti  edilizi
vigenti.