Art. 30 Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni; b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.