Art. 30 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale  27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni; 
    b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge  regionale  10  agosto
1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.