Art. 4 Recepimento con modifiche dell'art. 9 «Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1. Per l'attivita' edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilita' in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'. 2. Le attivita' del presente articolo sono consentite fatte salve le norme e i piu' ristrettivi limiti determinati dal rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 42/2004, della vigente normativa regionale su parchi e riserve naturali nonche' della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS. 3. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma l, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alle disposizioni della Sezione II del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotte dagli articoli 1, 7, 8 e 9. 4. Nel caso in cui i vincoli di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 siano scaduti da piu' di tre anni, sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1.