Art. 4 
Recepimento con modifiche dell'art. 9 «Attivita' edilizia in  assenza
  di pianificazione urbanistica» del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Per l'attivita' edilizia in aree subordinate  ad  esproprio  per
pubblica utilita' in presenza di  vincoli  decaduti  e  nel  rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ovvero  nei  comuni  sprovvisti  di   strumenti   urbanistici,   sono
consentiti: 
    a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma  1
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001,
come  introdotto  dall'art.  1,   che   riguardino   singole   unita'
immobiliari o parti di esse; 
    b) fuori dal perimetro dei  centri  abitati,  gli  interventi  di
nuova edificazione nel limite della  densita'  massima  fondiaria  di
0,03  metri  cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di   interventi   a
destinazione produttiva, la  superficie  coperta  non  puo'  comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'. 
  2. Le attivita' del presente articolo sono consentite  fatte  salve
le norme e i piu' ristrettivi limiti determinati dal  rispetto  delle
norme previste dal decreto  legislativo  n.  42/2004,  della  vigente
normativa regionale  su  parchi  e  riserve  naturali  nonche'  della
normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS. 
  3. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati  gli  strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti  urbanistici  generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli  interventi  indicati
al comma l, lettera a), sono consentiti gli interventi  di  cui  alla
lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1,  che  riguardino
singole unita' immobiliari o parti di esse.  Tali  ultimi  interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici  e
modifichino fino al 25 per  cento  delle  destinazioni  preesistenti,
purche' il titolare del permesso si impegni, con  atto  trascritto  a
favore del comune e a cura e  spese  dell'interessato,  a  praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,  prezzi
di vendita e canoni di  locazione  concordati  con  il  comune  ed  a
concorrere negli oneri di urbanizzazione  di  cui  alle  disposizioni
della Sezione II  del  Capo  II  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, come introdotte dagli articoli 1, 7, 8 e 9. 
  4. Nel caso in cui i vincoli di cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  siano  scaduti  da
piu' di tre anni, sono consentiti anche gli interventi  di  cui  alla
lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1.