Art. 5 
Recepimento con modifiche  dell'art.  10  «Interventi  subordinati  a
  permesso di costruire» del decreto del Presidente della  Repubblica
  6 giugno 2001, n. 380. 
  1.  Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica   ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 
    a) gli interventi di nuova costruzione; 
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad  un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente  e  che
comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti, ovvero che, limitatamente  agli  immobili  compresi  nelle
zone  omogenee  A,  comportino  mutamenti  della  destinazione  d'uso
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della  sagoma  di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 
    d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi  e  per  il
contenimento  del  consumo  di  nuovo  territorio,  come  di  seguito
definite: 
      1) le opere di  recupero  volumetrico  ai  fini  abitativi  dei
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e
dei seminterrati esistenti e regolarmente  realizzati  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  fatta  eccezione  per  le
pertinenze relative ai parcheggi di cui all'art.  18  della  legge  6
agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'art.  31  della
legge regionale  26  maggio  1973,  n.  21,  costituiscono  opere  di
ristrutturazione edilizia; 
      2) il recupero abitativo dei sottotetti e'  consentito  purche'
sia assicurata per ogni singola unita'  immobiliare  l'altezza  media
ponderale di 2 metri, calcolata dividendo il volume  della  parte  di
sottotetto la  cui  altezza  superi  1,50  metri  per  la  superficie
relativa.  Il  recupero  volumetrico  e'  consentito  anche  con   la
realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei  solai  esistenti.
Si definiscono come sottotetti i volumi  sovrastanti  l'ultimo  piano
degli edifici ed i volumi compresi  tra  il  tetto  esistente  ed  il
soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici; 
      3)  il  recupero  abitativo  delle   pertinenze,   dei   locali
accessori, degli interrati e dei seminterrati e' consentito in deroga
alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore  a
2,20 metri. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati  e
seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche  se
non computabili nella volumetria assentita agli stessi; 
      4)  gli  interventi  edilizi  finalizzati   al   recupero   dei
sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori  avvengono  senza
alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee
di pendenza delle falde. Tale recupero puo' avvenire  anche  mediante
la  previsione  di  apertura  di  finestre,  lucernari   e   terrazzi
esclusivamente  per  assicurare   l'osservanza   dei   requisiti   di
aero-illuminazione. Per  gli  interventi  da  effettuare  nelle  zone
territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale  2
aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del
decreto  legislativo  n.  42/2004  anche  nei   centri   storici   se
disciplinati  dai  piani  regolatori  comunali,  ovvero  su  immobili
ricadenti all'interno  di  parchi  e  riserve  naturali,  o  in  aree
protette da norme nazionali  o  regionali,  e  in  assenza  di  piani
attuativi,   i   comuni   adottano,   acquisito   il   parere   della
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di  concerto
con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi
e  riserve  naturali  o  aree  protette,  una  variante  al   vigente
regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta  variante
individua anche gli ambiti nei  quali,  per  gli  interventi  ammessi
dalla presente legge, non e' applicabile la segnalazione  certificata
di inizio attivita'. E' fatto salvo  l'obbligo  delle  autorizzazioni
previste dal decreto legislativo n. 42/2004; 
      5)  il  progetto  di  recupero  ai  fini  abitativi  segue   le
prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei  regolamenti
vigenti, nonche'  le  norme  nazionali  e  regionali  in  materia  di
impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici,  fatte
salve le deroghe di cui ai punti precedenti; 
      6)  le  opere  realizzate  ai  sensi  del   presente   articolo
comportano il pagamento degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  nonche'  del   contributo   commisurato   al   costo   di
costruzione, ai sensi  dell'art.  7,  calcolati  secondo  le  tariffe
approvate  e  vigenti  in  ciascun  comune  per  le  opere  di  nuova
costruzione. La realizzazione delle opere e' altresi' subordinata  al
versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei
locali oggetto di recupero,  desumibile  dal  conseguente  incremento
della relativa rendita catastale che risulta  dalla  perizia  giurata
allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita'
nei casi previsti dall'art. 10.