Art. 6 
Recepimento  con  modifiche  dell'art.  15  «Efficacia  temporale   e
  decadenza del permesso di costruire»  del  decreto  del  Presidente
  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. 
  2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore  ad
un anno dal rilascio del titolo abilitativo e quello  di  ultimazione
entro il quale l'opera deve essere completata non puo'  superare  tre
anni dall'inizio dei lavori. I termini che precedono  sono  prorogati
di  due  anni  rispettivamente  di  inizio  e   ultimazione,   previa
comunicazione motivata dell'interessato da  notificarsi  prima  della
scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi
non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati
o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori. 
  3. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione  dei  lavori
e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati  o
conclusi  per  iniziative   dell'amministrazione   o   dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
  4. La realizzazione della parte dell'intervento  non  ultimata  nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere ancora da eseguire, salvo  che  le  stesse  non  rientrino  tra
quelle  realizzabili  mediante  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'. Si procede altresi',  ove  necessario,  al  ricalcolo  del
contributo di costruzione. 
  5. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di  contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori  siano  gia'  iniziati  e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
  6. Ricorrendone le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle denunce di inizio attivita' e alle  segnalazioni
certificate di inizio attivita'.