Art. 7 
Recepimento con modifiche dell'art. 16  del  decreto  del  Presidente
  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Contributo per il  rilascio
  del permesso di costruire». 
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, il rilascio del  permesso  di
costruire comporta la corresponsione  di  un  contributo  commisurato
all'incidenza degli oneri  di  urbanizzazione  nonche'  al  costo  di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 
  2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A  scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del  permesso  puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,  nel
rispetto dell' art. 1, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con  le
modalita'  e  le  garanzie  stabilite  dal  comune,  con  conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio  indisponibile  del
comune. 
  3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli  atti  equivalenti
comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta  attuazione
dello strumento  urbanistico  generale,  l'esecuzione  diretta  delle
opere di urbanizzazione primaria  di  cui  al  comma  9,  di  importo
inferiore alla soglia  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 50/2016 funzionali  all'intervento  di  trasformazione
urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso  di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016. 
  4. La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di  costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in  corso  d'opera,
con le modalita' e  le  garanzie  stabilite  dal  comune,  non  oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 
  5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale  in  base  alle
tabelle parametriche che l'Assessore regionale per  il  territorio  e
l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione: 
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti; 
    d) ai limiti ed ai rapporti  minimi  inderogabili  fissati  dalle
leggi regionali; 
    e)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi   al   fine   di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, anziche' quelli  di
nuova costruzione; 
    f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi  su
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o  con  cambio  di
destinazione    d'uso.     Tale     maggior     valore,     calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura  non  inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata  ed  e'  erogato  da
quest'ultima   al   comune   stesso   sotto   forma   di   contributo
straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,  in   versamento
finanziario,  vincolato  a  specifico  centro   di   costo   per   la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche. 
  6. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  della
lettera f) del comma 5, sono  fatte  salve  le  diverse  disposizioni
della legislazione regionale e degli strumenti  urbanistici  generali
comunali. 
  7. Nel caso di mancata definizione delle  tabelle  parametriche  da
parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino
alla definizione delle tabelle stesse, i comuni  provvedono,  in  via
provvisoria, con deliberazione  del  consiglio  comunale,  secondo  i
parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma
6. 
  8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri  di
urbanizzazione primaria e secondaria, in  conformita'  alla  relativa
normativa regionale, in relazione  ai  riscontri  ed  ai  prevedibili
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria  e  generale
come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537 e successive modifiche ed integrazioni. 
  9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi  ai  seguenti
interventi: strade residenziali, spazi  di  sosta  o  di  parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia  elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
  10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9
rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti  per  il  passaggio  di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree  individuate  dai  comuni
sulla  base  dei  criteri  definiti  dall'Assessorato  regionale  del
territorio e dell'ambiente. 
  11.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  sono  relativi  ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo
nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese  e  altri  edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi  di  quartiere,
centri  sociali  e  attrezzature   culturali   e   sanitarie.   Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti  destinati  allo  smaltimento,   al   riciclaggio   o   alla
distruzione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,  pericolosi,  solidi  e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
  12. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  territorio  e
l'ambiente e'  determinato  il  costo  di  costruzione  per  i  nuovi
edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per  l'edilizia
agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1  dell'art.  4  della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e sono identificate le classi di  edifici
con caratteristiche superiori  a  quelle  considerate  nelle  vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,  per  le  quali  sono
determinate maggiorazioni del detto costo di  costruzione  in  misura
non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata  in
vigore della presente legge e l'emanazione  del  decreto  di  cui  al
primo periodo, il costo di costruzione  e'  adeguato  annualmente  ai
sensi  della  variazione   dei   costi   di   costruzione   accertata
dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT).   Il   contributo
afferente al permesso di  costruire  comprende  una  quota  di  detto
costo, variabile  dal  5  per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione. 
  13. Nel caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il  costo  di
costruzione e' determinato in relazione  al  costo  degli  interventi
stessi, cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio  esistente,  per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno  comunque  la
facolta' di deliberare che i costi ad essi relativi non  superino  il
50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi
del comma 12 e che il contributo afferente al permesso  di  costruire
comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10  per
cento.