Art. 8 
Recepimento con modifiche  dell'art.  17  «Riduzione  o  esonero  dal
  contributo  di  costruzione»  del  decreto  del  Presidente   della
  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche  ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso  di  costruire
e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione  qualora  il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione  con  il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come
introdotto dall'art. 1. 
  2. Il contributo per la realizzazione  della  prima  abitazione  e'
pari a quanto stabilito per la corrispondente  edilizia  residenziale
pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa  di
settore. 
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per gli interventi da  realizzare  nelle  zone  agricole,  ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135  del  Codice
civile  o  dell'imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    b) per gli interventi di ristrutturazione e  di  ampliamento,  in
misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; 
    c) per gli impianti, le attrezzature, le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici; 
    d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle  norme
urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica
e ambientale. 
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' della
Regione nonche' per gli interventi di manutenzione  straordinaria  di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento  del
carico urbanistico, il contributo di costruzione e' commisurato  alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche'  ne  derivi  un
aumento della superficie calpestabile. 
  5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione  edilizia,
per la ristrutturazione,  il  recupero  e  il  riuso  degli  immobili
dismessi o in via di dismissione,  il  contributo  di  costruzione e'
ridotto in misura non inferiore al 20 per  cento  rispetto  a  quello
previsto per  le  nuove  costruzioni  nei  casi  non  interessati  da
varianti  urbanistiche,  deroghe  o  cambi  di   destinazione   d'uso
comportanti maggior valore rispetto alla destinazione  originaria.  I
comuni definiscono, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, i criteri e le modalita' applicative per
l'applicazione della relativa riduzione. 
  6.  Gli  insediamenti  artigianali   all'interno   dei   piani   di
insediamento produttivo e gli  insediamenti  industriali  all'interno
delle aree o dei nuclei  industriali  sono  esonerati  dal  pagamento
degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate
integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali.  Nessun
contributo e' dovuto per gli interventi di restauro,  di  risanamento
conservativo e di ristrutturazione che non comportino  aumento  delle
superfici utili di calpestio e mutamento  della  destinazione  d'uso,
quando il concessionario si  impegni,  mediante  convenzione  o  atto
d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi  di  vendita  e  canoni  di
locazione degli alloggi concordati con  il  comune  ed  a  concorrere
negli oneri di urbanizzazione. 
  7. Il contributo per il costo  di  costruzione  non  e'  dovuto  da
coloro  che  chiedono  la  concessione  per  fabbricati  destinati  a
residenza   stabile   per   uso   proprio,   quando   questi    hanno
caratteristiche  dell'edilizia  economica  e  popolare   o   edilizia
residenziale sociale e i richiedenti  non  risultino  proprietari  di
altri immobili,  nonche'  dalle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
divisa  o  indivisa  che  abbiano  i   requisiti   per   accedere   a
finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale  e  regionale  in
materia di edilizia agevolata o convenzionata,  ivi  comprese  quelle
che hanno gia' firmato le convenzioni con i comuni, e da  coloro  che
richiedono la concessione per alloggi aventi  le  caratteristiche  di
superficie di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 5 agosto  1978,
n. 457. 
  8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri  di  urbanizzazione  di
cui all'art. 7 sono  ridotti  al  40  per  cento  rispetto  a  quelli
determinati  dai  comuni  sulla  base  delle   tabelle   parametriche
approvate  con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  lo  sviluppo
economico del 31  maggio  1977,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione
previsti dall'ultimo periodo del comma 6. 
  9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento  dei  contributi  concessori
resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. 
  10. Resta salva  la  facolta'  dei  singoli  comuni  di  introdurre
l'istituto della premialita', prevedendo la possibilita'  di  ridurre
gli oneri concessori al fine  di  promuovere:  risparmio  energetico,
ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei
rifiuti, rigenerazione urbana,  recupero  edilizio,  ristrutturazione
urbana ed edilizia ovvero altre  forme  ritenute  innovative  per  la
qualita' architettonica.