Art. 9 Recepimento con modifiche dell'art. 19 «Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere e' stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'art. 7 nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 7, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.