Art. 9 
Recepimento con modifiche dell'art. 19 «Contributo di costruzione per
  opere o impianti non destinati  alla  residenza»  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1. Il permesso di  costruire  relativo  a  costruzioni  o  impianti
destinati  ad  attivita'  industriali  o  artigianali  dirette   alla
trasformazione di beni ed alla prestazione  di  servizi  comporta  la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza  delle  opere  di
urbanizzazione. La incidenza di tali opere e' stabilita con  delibera
del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri  di
cui all'art. 7 nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva. 
  2. Il permesso di  costruire  relativo  a  costruzioni  o  impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali  o  allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione  di  un  contributo
pari all'incidenza delle  opere  di  urbanizzazione,  determinata  ai
sensi dell'art. 7, nonche' una quota non superiore al  10  per  cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in  relazione  ai
diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 
  3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e
2 nonche' di quelle nelle zone agricole previste  dall'art.  8  venga
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei  lavori,  il
contributo  di   costruzione   e'   dovuto   nella   misura   massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata  con  riferimento
al momento dell'intervenuta variazione.