Art. 4 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco 1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unita' superiore.»; b) al comma 1-bis le parole «o del presidente della provincia regionale» sono soppresse; c) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se la mozione e' approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'art. 11.». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.