Art. 4 
 
Modifiche all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n.  35
            in materia di mozione di sfiducia al sindaco 
 
  1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre  1997,  n.  35  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in  caso
di approvazione  di  una  mozione  di  sfiducia  votata  per  appello
nominale dal sessanta per cento  dei  consiglieri  assegnati  o,  nei
comuni con popolazione fino a 15.000  abitanti,  dai  due  terzi  dei
consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unita' superiore.»; 
    b) al comma 1-bis le parole «o  del  presidente  della  provincia
regionale» sono soppresse; 
    c) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Se
la mozione e' approvata, si procede allo scioglimento  del  consiglio
ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'art. 11.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal primo rinnovo degli  organi  comunali  successivo  alla
data di entrata in vigore della presente legge.