Art. 5 
 
Modifiche all'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.  35
  in materia di cessazione degli organi comunali 
 
  1. All'art. 11 della legge regionale 15 settembre  1997,  n.  35  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  cessazione  dalla  carica  di   sindaco   per   decadenza,
dimissioni, rimozione, morte o  impedimento  permanente  comporta  la
cessazione dalla carica della  rispettiva  giunta  e  del  rispettivo
consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci  ed
irrevocabili  trascorso  il  termine  di   20   giorni   dalla   loro
presentazione al consiglio.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali
del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o,  nei  comuni  con
popolazione fino a 15.000 abitanti, dei  due  terzi  dei  consiglieri
assegnati,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore,  comporta  la
decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e  la  nomina  di  un
commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al  presente  comma,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1-bis  dell'art.
10. 
  2-bis. La cessazione del consiglio  comunale  per  qualunque  altra
causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva  giunta  e
la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.»; 
    d) al comma 4 le parole «, del Presidente della Provincia,  delle
rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli»  sono  sostituite  dalle
parole «, della rispettiva giunta e del rispettivo  consiglio»  e  le
parole «degli  articoli  55  e  145»  sono  sostituite  dalle  parole
«dell'art. 55». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  2  dell'art.  11  della  legge
regionale n. 35/1997,  come  sostituito  dal  presente  articolo,  si
applicano  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  degli  organi  comunali
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.