Art. 5 Modifiche all'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali 1. All'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.»; c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unita' superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 10. 2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.»; d) al comma 4 le parole «, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli» sono sostituite dalle parole «, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio» e le parole «degli articoli 55 e 145» sono sostituite dalle parole «dell'art. 55». 2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.