Art. 2 Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 22/2015 1. Dopo il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 22/2015, inserire il seguente comma: «2-bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui all'art. 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad istruttoria dal competente Servizio della giunta regionale purche' presentate entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dalle epizoozie.».