Art. 2 
 
        Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 22/2015 
 
  1. Dopo il secondo comma dell'art.  30  della  legge  regionale  n.
22/2015, inserire il seguente comma: 
  «2-bis. Le istanze di aiuto di cui  al  comma  2  e  relative  alle
misure di aiuto di cui all'art.  26  del  regolamento  (UE  702/2014)
relativo al regime  di  aiuti  di  Stato  registrato  con  il  numero
SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili  ed  ammesse  ad  istruttoria  dal
competente Servizio della giunta regionale purche' presentate entro e
non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi  o
le perdite causati dalle epizoozie.».