Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2013 1. L'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Semplificazione amministrativa). - 1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonche' per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura e' adottata dagli attuali consorzi. 2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai consorzi di bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.».