Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2013 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19  (Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento
funzionale, riordino e norme  per  il  risanamento  dei  consorzi  di
bonifica) e altre disposizioni normative) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Semplificazione amministrativa). - 1. Per la realizzazione
delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e  servizi,
per il reclutamento del personale, nonche' per il conferimento  degli
incarichi, il Consorzio adotta procedure di  evidenza  pubblica.  Con
l'entrata in vigore della  presente  legge  la  stessa  procedura  e'
adottata dagli attuali consorzi. 
  2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei
consorzi di bonifica per i quali  sia  richiesta  la  forma  pubblica
amministrativa possono essere  attribuite  dal  Consorzio  ai  propri
dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e  in
possesso del diploma di  laurea  in  giurisprudenza,  in  economia  e
commercio ed equipollenti. Gli atti di  frazionamento  di  particelle
catastali immobiliari appartenenti ai consorzi  di  bonifica  possono
essere, a tutti gli effetti  di  legge,  redatti  e  sottoscritti  da
dipendenti  consortili,  in  possesso  di   laurea   in   ingegneria,
architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.».