Art. 16 Direttore tecnico e direttore amministrativo 1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo. 2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attivita' tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilita' diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale. 3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato. 4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore. 5. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalita' adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono: a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente; b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonche', per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro. 6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo e' stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.