Art. 20 
 
                   Comitato regionale di indirizzo 
 
  1. Al fine di garantire a livello regionale  lo  svolgimento  e  lo
sviluppo delle azioni di  tutela  ambientale  e  di  prevenzione,  e'
istituito con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  il
Comitato regionale di indirizzo, al quale compete  la  determinazione
degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei  risultati
delle attivita' svolte dall'ARPA, nonche' del loro coordinamento  con
le attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.  Il  Comitato
regionale di indirizzo definisce altresi' le forme di integrazione  e
di  coordinamento  delle  attivita'   delle   strutture   periferiche
dell'ARPA  con  i  servizi   delle   corrispondenti   amministrazioni
provinciali  e  della  Citta'  metropolitana  di  Torino  e   con   i
dipartimenti di prevenzione delle ASL. 
  2. Il Comitato regionale di indirizzo e' composto da: 
    a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; 
    b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanita'; 
    c)  gli  altri  assessori  regionali  competenti  nelle   materie
affidate alla trattazione del Comitato; 
    d)  i  presidenti  delle  province  e  il  sindaco  della  Citta'
metropolitana di Torino o i loro delegati; 
    e)  il  presidente  e  quattro  componenti  del  Consiglio  delle
autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani. 
  3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento
per  la  disciplina  dello  svolgimento  delle  sedute   e   per   la
partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili
delle strutture degli enti competenti in  materia,  dell'ARPA  e  dei
dipartimenti di prevenzione delle ASL. 
  4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo
coincidente con la legislatura regionale. 
  5. Il Comitato regionale di indirizzo si  riunisce  di  norma  ogni
quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della  Giunta  regionale
ne  richiede  la  convocazione  per  l'espletamento   della   propria
attivita' di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo  dei  suoi
componenti o il direttore generale dell'ARPA. 
  6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il  bilancio  di
previsione  finanziario,  il  rendiconto,  i  programmi   annuali   e
pluriennali, nonche' la relazione annuale di cui all'art.  11,  comma
7, lettera h). Ai fini del coordinamento delle  attivita'  di  tutela
ambientale  e  di  prevenzione  sono  altresi'  inviati  al  Comitato
regionale  di  indirizzo  i  programmi  annuali  e  pluriennali   dei
dipartimenti di prevenzione delle ASL; in  ordine  a  detti  atti  il
Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni  entro
venti giorni dalla loro ricezione. 
  7. Il Comitato regionale di  indirizzo  si  avvale  di  un  proprio
comitato tecnico composto: 
    a) dal  responsabile  della  struttura  regionale  competente  in
materia di tutela dell'ambiente; 
    b) dal  responsabile  della  struttura  regionale  competente  in
materia di sanita'; 
    c)  dai  responsabili   delle   ulteriori   strutture   regionali
competenti nelle  materie  affidate  alla  trattazione  del  comitato
tecnico; 
    d) da un rappresentante della Citta' metropolitana di Torino e di
ciascuna provincia; 
    e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle
autonomie locali. 
  8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria  e
di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo. 
  9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente,  entro
il  mese  di  ottobre,   al   Consiglio   regionale   una   relazione
sull'andamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione.